Interpello del Ministero del Lavoro sull'art. 182 bis lf
Pubblicato il 14/12/13 00:00 [Doc.168]
di Redazione IL CASO.it
Anche allâaccordo di ristrutturazione del debito, fattispecie assimilabile al concordato preventivo, spetta l'esonero dal versamento del contributo dâingresso dovuto ai sensi della L.223/1991 per ciascun lavoratore collocato in mobilità . Eâ questa la risposta del Ministero del lavoro allâinterpello posto dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro. Lâart. 3, comma 3, L. n. 223/1991 dispone lâesenzione, per le imprese sottoposte a procedure concorsuali, dal versamento del contributo dâingresso dovuto per ciascun lavoratore collocato in mobilità . Il Consiglio Nazionale dellâOrdine dei Consulenti del Lavoro ha chiesto al Ministero del lavoro se lâesenzione dal versamento contributivo riguarda anche lâipotesi di accordo di ristrutturazione del debito stipulato ai sensi dellâart. 182 bis lf, da imprese che nel corso del trattamento di CIGS abbiano necessità di attivare la procedura di mobilità di cui allâart. 4 della L. n. 223/1991. Il Ministero del lavoro nel richiamare la disciplina concernente gli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui allâart. 182 bis lf evidenzia che lâaccordo di ristrutturazione del debito configura, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale, uno strumento di risoluzione negoziale della crisi aziendale con caratteristiche assimilabili a quelle proprie del concordato preventivo. Ciò, in considerazione del fatto che entrambe le procedure trovano fondamento in una situazione di crisi dellâimpresa, sfociando in una proposta di ripartizione del debito che coinvolge direttamente i creditori. Per tali motivi, conclude il Ministero del lavoro, sembra possibile una âassimilazioneâ dellâistituto della ristrutturazione del debito con quelli di cui allâart. 3, comma 3, della L. n. 223/1991 ai fini dellâesonero dal versamento del contributo di cui allâart. 5, comma 4 della medesima Legge, atteso peraltro che tale esonero svolge, in tutte le ipotesi contemplate, la finalità di non incidere ulteriormente sulle situazioni di crisi delle imprese assoggettate alle procedure in questione. (Umberto Pesciaroli)
Segnalazione del Dott. Umberto Pesciaroli
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