Transazione fiscale: effetti della certificazione del debito e divieto di falcidia
Pubblicato il 24/09/16 10:45 [Doc.1687]
di Redazione IL CASO.it
Cassazione civile, sez. I, 22 settembre 2016, n. 18561. Presidente Nappi. Relatore Didone.
Concordato preventivo - Transazione fiscale - Certificazione del debito rilasciata dallâamministrazione finanziaria - Adesione del proponente - NecessitÃ
In tema di transazione fiscale di cui allâarticolo 182-ter legge fall., la âcertificazioneâ del credito proveniente dal concessionario della riscossione, ovvero dallâAgenzia delle Entrate, non può essere rimessa in discussione dal contribuente al momento della formulazione della proposta di transazione fiscale, poiché ai sicuri benefici per il proponente discendenti dalla determinazione in via definitiva di tutte le pretese fiscali e dallâestinzione delle liti pendenti, non può che contrapporsi lâonere per il medesimo di prestare adesione alla quantificazione del debito certificata dallâamministrazione finanziaria.
Concordato preventivo - Transazione fiscale - Pretese tributarie tempestivamente impugnate - Effetti della transazione fiscale - Formazione di apposita classe
Il proponente il concordato preventivo, il quale si trovi in presenza di talune pretese tributarie fondate su atti di accertamento, ovvero anche su pretese a tassazione già iscritti a ruolo, tempestivamente impugnati avanti al giudice tributario, potrebbe senzâaltro astenersi dallâinserire detti crediti in seno alla proposta di transazione fiscale, trattandosi di un subprocedimento che ha comunque lâeffetto di estinguere le liti pendenti, presupponendo una sostanziale acquiescenza alla pretesa dellâAmministrazione. Ma ciò soltanto condizione che i detti crediti tributari, espressamente esclusi dal perimetro dellâarticolo 182-ter legge fall., siano collocati in apposita classe, composta da quei crediti in relazione ai quali il contribuente ritenga necessario proseguire la lite anche dopo lâomologa del concordato.
Concordato preventivo - Transazione fiscale - Degradazione al chirografo del credito Iva per in capienza â Falcidia â InammissibilitÃ
Nella proposta di concordato preventivo nella quale il proponente abbia inteso innestare una proposta di transazione di tutti i crediti fiscali, anche a ritenere il credito Iva integralmente degradato al chirografo per mancanza assoluta di beni su cui soddisfarsi, il proponente non potrebbe comunque offrirne il pagamento in misura falcidiata, ostandovi allâattualità il disposto del vigente articolo 182-ter, comma 1, legge fall., che ne consente la sola dilazione, con una previsione che ha superato il vaglio di costituzionalità venendo a costituire âil limite massimo di espansione della procedura transattiva compatibile con il principio di indisponibilità del tributoâ (Corte Cost. 23 giugno 2014, n. 225).
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