La liberalità d’uso è proporzionale alle condizioni economiche dell’autore
Pubblicato il 27/09/16 08:45 [Doc.1697]
di Redazione IL CASO.it


CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - SENTENZA 19 settembre 2016, n.18280 - Pres. Matera – est. D’Ascola

Liberalità d'uso – non costituisce donazione in senso stretto ed è proporzionale alle condizioni economiche dell'autore – Apprezzabile depauperamento patrimoniale del donante – Esclusione natura di liberalità d'uso e necessità della forma scritta ex art. 782 c.c.

La liberalità d’uso prevista dall’art. 770, secondo comma, cod. civ. (non costituente donazione in senso stretto e perciò non soggetta alla forma propria di questa), sussiste quando la elargizione si uniformi, anche sotto il profilo della proporzionalità, alle condizioni economiche dell’autore dell’atto, agli usi e costumi propri di una determinata occasione, da vagliarsi anche alla stregua dei rapporti esistenti fra le parti e della loro posizione sociale. Tali liberalità trovano fondamento negli usi invalsi a seguito dell’osservanza di un certo comportamento nel tempo, e dunque di regola in occasione di quelle festività, ricorrenze, occasioni celebrative che inducono comunemente a elargizioni, soprattutto in considerazione dei legami esistenti tra le parti. E' esclusa la natura di liberalità d'uso quando la donazione costituisce un apprezzabile depauperamento del patrimonio del donante, essendo in tal caso richiesta la forma prevista dall'art. 782 c.c..

Segnlazione e massima a cura dell'Avv.Patrizia Perrino


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