Il tribunale di Milano segue Roma
Pubblicato il 27/09/16 11:41 [Doc.1700]
di Redazione IL CASO.it


Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 27 settembre 2016 (Est. G. Buffone)

DIVORZIO – EMISSIONE DI SENTENZA NON DEFINITIVA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO ALL’ESITO DELL’UDIENZA PRESIDENZIALE IN UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE DINANZI AL G.I. TENUTA NEL MEDESIMO GIORNO – PRESUPPOSTI
In adesione a quanto già ritenuto dal Tribunale di Roma (Trib. Roma, 7 settembre 2016, Pres. Mangano, est. Velletti) va rilevato che nel procedimento di divorzio e’ ammissibile l’emissione di sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio all’esito dell’udienza presidenziale, previa rinuncia dei difensori delle parti al deposito delle memorie previste dall’art. 4, comma 10, l.n. 898/1970, qualora con i provvedimenti presidenziali il Presidente, nomini sé stesso G.I., tenga nell’immediatezza udienza di prima comparizione, e rimetta la decisione al Collegio sullo status in accoglimento della concorde richiesta delle parti. La riferita interpretazione delle norme appare in linea con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo, cristallizzato nell’art. 111 della Costituzione, che impone di scegliere opzioni ermeneutiche che, nel rispetto dei pari principi di rango costituzionale di imparzialità, garanzia del contraddittorio, piena tutela del diritto di difesa, consentano di fornire risposte giudiziarie più rapide. I principi sopra indicati possono valere anche per il caso di sentenza totalmente definitiva del giudizio ove le parti abbiamo formulato conclusioni congiunte.


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