Mediazione: applicazione della sanzione dellâart. 8 comma 4-bis d. lgs. 28/2010
Pubblicato il 27/09/16 19:20 [Doc.1701]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Verona, 13 maggio 2016. Giudice Vaccari.
Convinzione della infondatezza degli assunti della controparte â Giustificato motivo per la mancata partecipazione alla mediazione â Esclusione
La convinzione dellâinfondatezza degli assunti di controparte non integra il giustificato motivo che esonera la parte dal partecipare alla mediazione, poichè una simile decisione costituisce, con tutta evidenza, una condizione non già oggettiva ma meramente soggettiva e comporta quindi lâapplicazione della sanzione prevista dallâart. 8 comma 4 bis d. lgs. 28/2010.
Condanna al pagamento del contributo unificato - Necessità che la parte che non ha partecipato alla mediazione sia soccombente nel successivo giudizio â Esclusione
Lâapplicazione dellâart. 8 comma 4 bis d. lgs. 28/2010 prescinde dalla soccombenza in giudizio.
Massime a cura di Massimo Vaccari
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