Mediazione: applicazione della sanzione dell’art. 8 comma 4-bis d. lgs. 28/2010
Pubblicato il 27/09/16 19:20 [Doc.1701]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Verona, 13 maggio 2016. Giudice Vaccari.

Convinzione della infondatezza degli assunti della controparte – Giustificato motivo per la mancata partecipazione alla mediazione – Esclusione

La convinzione dell’infondatezza degli assunti di controparte non integra il giustificato motivo che esonera la parte dal partecipare alla mediazione, poichè una simile decisione costituisce, con tutta evidenza, una condizione non già oggettiva ma meramente soggettiva e comporta quindi l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 8 comma 4 bis d. lgs. 28/2010.

Condanna al pagamento del contributo unificato - Necessità che la parte che non ha partecipato alla mediazione sia soccombente nel successivo giudizio – Esclusione

L’applicazione dell’art. 8 comma 4 bis d. lgs. 28/2010 prescinde dalla soccombenza in giudizio.

Massime a cura di Massimo Vaccari


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