Responsabilità della banca per sottrazione di somme dal conto del fallimento
Pubblicato il 29/09/16 08:42 [Doc.1707]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Rimini, 29 agosto 2016, sent. n. 1089, Est. dott.ssa M.C. Corvetta

Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Giovanni Cedrini – Cedrini & Zamagni Studio Legale - Axiis

Fallimento - Rapporto di deposito delle liquidità della procedura - Art. 34 l.f. e Circolare Ministero Grazia e Giustizia 28 novembre 1942 – Ambito applicativo
L’istituto di credito che ha instaurato con un Fallimento un rapporto contrattuale di deposito somme deve svolgere, in caso di prelievo, gli adempimenti formali prescritti dall’art. 34 l.f. come integrati dalla circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 28 novembre 1942, dovendo disporre di una struttura organizzativa, di mezzi e di persone specificatamente deputata all’esecuzione di tali adempimenti per la realizzazione delle obbligazioni previste nel contratto con un tale depositante qualificato, che hanno natura strumentale e complementare rispetto all’obbligo di custodia e di restituzione del denaro affidato.

Fallimento - Art. 34 l.f. e Circolare Ministero Grazia e Giustizia 28 novembre 1942 – Adempimenti a carico della banca - Responsabilità dell’istituto per la sottrazione abusiva di somme
La banca che dà corso ad operazioni di prelievo senza assolvere agli adempimenti previsti dall’art. 34 l.f., integrato dalla circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 28 novembre 1942, accetta il rischio di eseguire operazioni al di fuori dei parametri di cautela e di diligenza richiesti dalla natura del contratto incorrendo, di conseguenza, in responsabilità in caso di sottrazione abusiva di somme.


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