Lâinterpello non può affrancare dallâIrap il medico convenzionato
Pubblicato il 29/09/16 08:57 [Doc.1711]
di Redazione IL CASO.it
Sono fuori dallâambito dellâistituto le fattispecie in cui, più che lâaspetto qualificatorio, è rilevante lâappuramento del fatto, possibile esclusivamente in sede di accertamento
La verifica della sussistenza di unâautonoma organizzazione, presupposto impositivo ai fini Irap, non può essere effettuata mediante la mera valutazione della documentazione prodotta in sede di interpello, essendo necessario appurare, di volta in volta, le concrete modalità di esercizio dellâattività svolta, attraverso un esame fattuale (accertamento di fatto), non esperibile nellâambito dellâistituto dellâinterpello.
à questa, in sintesi, la precisazione fornita dalla risoluzione 82/E del 28 settembre 2016.
Lâinterpello
Lâistanza è stata formulata da un medico in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale, il quale dichiara che il proprio studio ârisponde alle caratteristiche indicate dallâarticolo 22 dellâaccordo collettivo nazionale per la disciplina del rapporto con i medici di medicina generaleâ e che lâattività viene svolta senza elementi di organizzazione, in quanto non si avvale di personale dipendente (o assimilato) e - come risulta dal registro dei cespiti - impiega beni strumentali di modesto valore.
Ritiene, pertanto, di non essere assoggettato a Irap.
La risposta: ânon è questa la sedeâ
LâAgenzia delle Entrate chiarisce che la documentazione prodotta in sede di interpello non è idonea a dimostrare la sussistenza o meno di unâautonoma organizzazione, essendo necessario appurare, attraverso un accertamento di fatto, le concrete modalità di esercizio dellâattività svolta.
Infatti, tramite interpello (articolo 11 della legge 212/2000, come innovato dallâarticolo 1 del Dlgs 156/2015), il contribuente può richiedere il parere dellâamministrazione finanziaria su un caso concreto e personale con riferimento allâapplicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza non solo sulla loro corretta interpretazione ma anche sulla corretta qualificazione della fattispecie prospettata.
A tal proposito, nella circolare 9/2016, è stato sottolineato che la nuova previsione di un interpello ordinario di tipo âqualificatorioâ ha esteso lâutilizzo dellâistituto anche ai casi in cui oggetto di obiettiva incertezza non è la norma tributaria in sé, ma la qualificazione giuridico-tributaria della fattispecie prospettata dal contribuente, che ha dubbi sulla qualificazione del fatto.
Però, come emerge dalla relazione illustrativa al Dlgs 156/2015, vanno escluse dallâarea dellâinterpello tutte le ipotesi caratterizzate âda una spiccata e ineliminabile rilevanza dei profili fattuali riscontrabili dalla stessa Amministrazione finanziaria ma solo in sede di accertamento; si tratta, in altre parole, di tutte quelle fattispecie in cui, più che rilevare lâaspetto qualificatorio, rileva il mero appuramento del fatto (cosiddetto accertamenti di fatto)â.
Inoltre, in relazione allâattività di medico generico convenzionato con il Ssn, già la circolare 28/2010 ha precisato che ââ¦lo studio e le attrezzature previste in convenzione possono essere considerate il minimo indispensabile per lâesercizio dellâattività da parte del medico, mentre lâesistenza dellâautonoma organizzazione è configurabile, ex adverso, in presenza di elementi che superano lo standard previsto dalla convenzione e che devono essere pertanto valutati volta per voltaâ.
In buona sostanza, la sussistenza (o meno) dellâautonoma organizzazione, con conseguente assoggettamento a Irap, non è verificabile in sede di interpello, ma solo in fase di accertamento.
Sonia Angeli
pubblicato Mercoledì 28 Settembre 2016
(Fonte: www.fiscooggi.it)
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