Cumulo tra negoziazione assistita obbligatoria e altre condizioni di procedibilità
Pubblicato il 29/09/16 08:58 [Doc.1712]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Verona, 12 maggio 2016. Giudice Massimo Vaccari.

Possibilità di cumulo tra negoziazione assistita obbligatoria e altre condizioni di procedibilità – Sussiste - Condizioni

L’art. 3, comma 5, del d.l. 132/2014 consente il cumulo tra negoziazione assistita obbligatoria e altre condizioni di procedibilità, e quindi richiede che tutte le condizioni siano realizzate, ma una interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma induce a limitarne l’ambito di applicazione ai casi in cui la medesima domanda, o una pluralità di domande distinte siano soggette a condizioni di procedibilità diverse.

Domanda di condanna al pagamento di un importo inferiore ad euro 50.000,00, soggetta in astratto sia a mediazione che a negoziazione assistita – Necessità dell’esperimento di entrambe le condizioni di procedibilità dell’art. 3, comma 5, del d.l. 132/2014 – Esclusione – Sufficienza dell’esperimento della sola mediazione

Il caso in cui l’attore abbia proposto una domanda di condanna al pagamento di un importo inferiore ad euro 50.000,00, fondata, per lo stesso fatto, su due titoli di responsabilità, che in astratto implichino due diverse condizioni di procedibilità ovvero la concorrenza sleale e la diffamazione a mezzo stampa, esula dall’ambito di applicazione dell’art. 3, comma 5, del d.l. 132/2014 in virtù del disposto dell’art. 3, comma 1, primo periodo dello stesso decreto che esclude dalla negoziazione assistita le controversie che rientrano nel novero di quelle contemplate dall’art. 5, comma 1 bis, d. lgs. 28/2010, quale quella fondantesi su una prospettata condotta di diffamazione.

Massime a cura di Massimo Vaccari.


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