Cumulo tra negoziazione assistita obbligatoria e altre condizioni di procedibilitÃ
Pubblicato il 29/09/16 08:58 [Doc.1712]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Verona, 12 maggio 2016. Giudice Massimo Vaccari.
Possibilità di cumulo tra negoziazione assistita obbligatoria e altre condizioni di procedibilità â Sussiste - Condizioni
Lâart. 3, comma 5, del d.l. 132/2014 consente il cumulo tra negoziazione assistita obbligatoria e altre condizioni di procedibilità , e quindi richiede che tutte le condizioni siano realizzate, ma una interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma induce a limitarne lâambito di applicazione ai casi in cui la medesima domanda, o una pluralità di domande distinte siano soggette a condizioni di procedibilità diverse.
Domanda di condanna al pagamento di un importo inferiore ad euro 50.000,00, soggetta in astratto sia a mediazione che a negoziazione assistita â Necessità dellâesperimento di entrambe le condizioni di procedibilità dellâart. 3, comma 5, del d.l. 132/2014 â Esclusione â Sufficienza dellâesperimento della sola mediazione
Il caso in cui lâattore abbia proposto una domanda di condanna al pagamento di un importo inferiore ad euro 50.000,00, fondata, per lo stesso fatto, su due titoli di responsabilità , che in astratto implichino due diverse condizioni di procedibilità ovvero la concorrenza sleale e la diffamazione a mezzo stampa, esula dallâambito di applicazione dellâart. 3, comma 5, del d.l. 132/2014 in virtù del disposto dellâart. 3, comma 1, primo periodo dello stesso decreto che esclude dalla negoziazione assistita le controversie che rientrano nel novero di quelle contemplate dallâart. 5, comma 1 bis, d. lgs. 28/2010, quale quella fondantesi su una prospettata condotta di diffamazione.
Massime a cura di Massimo Vaccari.
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