Compensazione giudiziale, legale, e “atecnica” in materia di crediti di lavoro
Pubblicato il 29/09/16 17:47 [Doc.1716]
di Redazione IL CASO.it


Sentenza del 12/01/2016, nella causa R.G.L. 1696/2015 Tribunale di Venezia, Giudice del Lavoro Dott.ssa Margherita Bortolaso

Segnalazione a cura di:
Paolo Martini – Avvocato e Dottore Commercialista in Carrara
Matteo Nerbi – Avvocato in Carrara

Presupposti di compensabilità tra crediti – Credito “sub iudice” – compensazione giudiziale, legale, e compensazione cosiddetta “atecnica” in materia di crediti di lavoro – applicabilità dei presupposti di cui all’art. 1243 c.c. anche alla fattispecie della compensazione “atecnica”.

Nel giudizio di opposizione all’ingiunzione promossa per crediti di lavoro, non merita accoglimento l’eccezione di compensazione sollevata dal datore di lavoro opponente, ed avente ad oggetto un suo supposto controcredito per risarcimento del danno, ove detto controcredito sia stato già dedotto per l’accertamento in un separato giudizio.
La compensazione presuppone, ex art. 1243 cod. civ., che i crediti siano certi, liquidi ed esigibili (o di facile e pronta liquidazione), sicché, ove uno dei due crediti oggetto di compensazione sia contestato in un giudizio differente rispetto a quello in cui è sollevata l’eccezione di compensazione, non si applica la compensazione legale, attesa la sua illiquidità, né la compensazione giudiziale, poiché potrà essere liquidato soltanto in quel separato giudizio, né si applica la cosiddetta "compensazione atecnica", perché essa non può essere utilizzata per dare ingresso ad una sorta di "compensazione di fatto", sganciata da ogni limite previsto dalla disciplina codicistica.

Nota: a favore dell’indirizzo espresso nella pronuncia: CC 1695/2015, 20864/2015, 21736/2015, CC 9608/2013, CC 2480/2003, CC 580/2001; contra: CC 23573/2013; sul contrasto giurisprudenziale: CC sez. III 11/09/2015 n° 18001 ha rimesso gli atti al Primo Presidente perché valuti l'opportunità che le SSUU si pronuncino ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c.).

Massima a cura di Paolo Martini e Matteo Nerbi


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