Opposizione allo stato passivo ed onere della prova del credito
Pubblicato il 03/10/16 08:47 [Doc.1727]
di Redazione IL CASO.it
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - SENTENZA 23 settembre 2016, n.18705 - Pres. Bernabei - est. Di Marzio
Fallimento â Accertamento del passivo - Opposizione allo stato passivo â prova del credito â Onere della prova
Il preteso creditore che proponga opposizione allo stato passivo, dolendosi dell'esclusione di un credito del quale aveva chiesto l'ammissione, è onerato dalla prova dell'esistenza del credito medesimo, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c. Qualora il fallimento dinanzi alla pretesa creditoria in tal modo azionata nei suoi confronti, riferita ad una somma dovuta in forza di un contratto a prestazioni corrispettive, formuli eccezione di inadempimento, il riparto degli oneri probatori segue le regole ordinarie. Di talché, mentre il creditore che agisce per l'adempimento (la risoluzione o il risarcimento del danno) deve provare solo la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'altrui inadempimento, sul debitore grava l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile anche nel caso in cui il debitore si avvalga dell'eccezione di inesatto adempimento
Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Patrizia Perrino
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