Crediti Iva senza dichiarazione: onere della prova a carico del contribuente
Pubblicato il 04/10/16 08:11 [Doc.1738]
di Redazione IL CASO.it


A fronte della contestazione dell'ufficio, è onere del contribuente provare adeguatamente le condizioni sostanziali cui la normativa ricollega l'insorgenza del diritto alla detrazione

Con le sentenze 17757 e 17758 dell'8 settembre 2016, la Corte di cassazione è intervenuta a sezioni unite al fine di comporre un annoso contrasto verificatosi all'interno della giurisprudenza di legittimità in ordine al trattamento da riservare alle eccedenze di credito Iva maturate in un periodo d'imposta per il quale la relativa dichiarazione annuale è stata omessa dal contribuente, sia con riguardo ai profili sostanziali e alla sorte del credito maturato, sia con riguardo alle procedure utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria ai fini del controllo di tali fattispecie.

Al riguardo, le Sezioni unite hanno affermato importanti principi, ovvero che:
l'omissione della dichiarazione Iva da parte del soggetto passivo non comporta ex se la perdita del credito maturato nella stessa annualità (circostanza che si verifica solo in assenza dei requisiti sostanziali del diritto alla detrazione), ma è onere del contribuente, a fronte della contestazione di omissioni o irregolarità, fornire adeguata prova dell'esistenza delle condizioni sostanziali cui la normativa ricollega l'insorgenza del diritto alla detrazione
è legittima la contestazione di tale violazione da parte del Fisco, mediante l'utilizzo della procedura automatizzata disciplinata dall'articolo 54-bis del Dpr 633/1972, non essendo necessaria l'emissione di un avviso di rettifica; al contribuente è comunque consentito dimostrare la sussistenza e l'effettiva spettanza del credito.
Le sentenze in commento si segnalano in quanto fanno definitivamente chiarezza sulla questione, tuttora ampiamente dibattuta, anche in seno alle Corti di merito.
In senso conforme - e di ciò la Corte suprema dà atto anche nelle sentenze - si era già espressa, nelle more, l'Amministrazione finanziaria con le circolari 34/2012 e 21/2013(1).

Fattispecie e vicende processuali
Entrambe le controversie traggono origine dall'impugnazione di cartelle di pagamento emesse a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione annuale, nella quale la parte contribuente aveva esposto un credito Iva riportato dalla precedente annualità, che risultava omessa (nella controversia relativa alla sentenza n. 17757, il credito era stato in parte già fruito a mezzo della compensazione con altre imposte).

Nel caso deciso con la pronuncia 17757/2016, la Ctr di Roma ha respinto l'appello dell'ufficio, motivando la propria decisione sull'assunto che l'imposta detraibile risultava indicata nelle dichiarazioni periodiche e nella richiesta parziale di rimborso di cui al modello VR trasmesso.
L'ufficio ha eccepito nel giudizio che, in assenza della dichiarazione dell'anno precedente, il contribuente non poteva utilizzare il credito in compensazione, ma solo presentare una istanza di rimborso; peraltro, non risultava fornita alcuna prova documentale dell'esistenza del credito.
Al riguardo, il giudice di secondo grado ha affermato che il diritto di credito non può essere "annullato a causa della mancata compilazione e presentazione della dichiarazione annuale, in quanto trattasi di un diritto che deriva dalla legge e si concretizza in presenza dei presupposti, a prescindere dalla dichiarazione medesima". Più specificamente, l'indicazione del credito da parte del contribuente nelle liquidazioni periodiche è sufficiente "a far sorgere il diritto del medesimo alla contestata compensazione", anche alla luce del disposto dell'articolo 5 del Dlgs 471/1997(2).
Avverso la predetta sentenza, l'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso in Cassazione per violazione di legge, in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 30, 54-bis e 55 del Dpr 633/1972, nonché dell'articolo 5 del Dlgs 471/1997.

Nel caso deciso con la pronuncia 17758/2016, invece, la Ctr di Catanzaro ha accolto l'appello proposto dall'ufficio, riformando la decisione del giudice di primo grado e confermando la correttezza della cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatizzato.
Nel caso di specie, il giudice dell'appello ha evidenziato che un credito d'imposta non esposto nella dichiarazione annuale Iva non può essere portato in detrazione nella dichiarazione per l'anno successivo dovendo essere invece richiesto con domanda di rimborso(3), con la conseguenza che è corretta l'iscrizione a ruolo effettuata dal Fisco avvalendosi dei poteri riconosciutigli dall'articolo 54-bis, secondo comma, Dpr 633/1972.
La sentenza è stata impugnata in sede di legittimità dal contribuente.
Con ordinanze n. 16053 dell'11 luglio 2014 e n. 22902 del 29 ottobre 2014, le sezioni VI e V della Cassazione, assegnatarie dei ricorsi, "considerata la duplice chiave di lettura che può avere la questione … tenuto conto della particolare rilevanza dei principi sottesi alla soluzione del contrasto giurisprudenziale (sia per la diretta incidenza sull'azione del Fisco nel definire il perimetro da assegnare al procedimento di controllo automatizzato in materia di Iva, sia per le possibili ricadute in collegamento con le problematiche di diritto sostanziale …" hanno ritenuto opportuno rimettere gli atti al primo presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle sezioni unite, poi avvenuta per entrambe le controversie.

segue:
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/crediti-iva-senza-dichiarazionela-posizione-delle-sezioni-unite

Letizia Berti
pubblicato Lunedì 3 Ottobre 2016
(Fonte: www.fiscooggi.it)


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