Unioni civili e convivenze: emanazione dei decreti attuativi
Pubblicato il 05/10/16 08:38 [Doc.1744]
di Redazione IL CASO.it
UNIONI CIVILI
Attuazione dellâarticolo 1, comma 28, lettere a), b) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76 (decreti legislativi, esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame preliminare, tre decreti legislativi di attuazione dellâarticolo 1, comma 28, lettere a), b) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76, che delega il governo ad adottare:
disposizioni per lâadeguamento delle norme dellâordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché ad adottare disposizioni recanti modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti;
disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso;
disposizioni di coordinamento in materia penale.
Tra le altre cose, i decreti prevedono che, come per il matrimonio, il partner dellâunione civile che aggiunge al suo il cognome del partner non perde il suo cognome dâorigine. Rispetto al decreto ponte, con tali norme non è necessario produrre alcuna modifica anagrafica.
Sotto il profilo del diritto internazionale, queste norme evitano le possibili elusioni della disciplina italiana quando non esistono profili oggettivi di transnazionalità , come per esempio quando si tratta di unâunione civile contratta allâestero da cittadini italiani che abitualmente vivono in Italia. Anche in questo caso lâunione civile è regolata dalla legge italiana.
Infine, sono state apportate alcune modifiche al codice penale per consentire, anche in questo ambito, lâequiparazione del partner dellâunione civile al coniuge. Si consente così che possa operare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare quando le inadempienze siano del partner dellâunione civile nei confronti dellâaltro; che possa applicarsi al reato di omicidio lâaggravante dellâessere la vittima coniuge dellâautore, anche quando il fatto avvenga tra due soggetti legati da unione civile.
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