Continuità aziendale: la preminenza della componente liquidatoria è irrilevante
Pubblicato il 08/10/16 12:21 [Doc.1765]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione dell'Avv. Massimiliano Ratti
Concordato preventivo - Continuità aziendale - Presupposti di applicazione della disciplina - Preminenza quantitativa della componente liquidatoria o di quella proveniente dalla continuazione dellâattività â Irrilevanza
La disciplina dettata per il concordato con continuità aziendale di cui allâarticolo 186-bis legge fall. si applica tutte le volte che il piano preveda la continuità diretta (da parte del debitore) o indiretta (cessione dellâazienda in esercizio o conferimento), indipendentemente dalla preminenza quantitativa della componente liquidatoria o di quella attribuibile alla prosecuzione dellâimpresa; ciò che rileva è, infatti, la coessenziale funzionalizzazione di tali componenti al superamento della crisi secondo le prescrizioni imperative del citato articolo, le quali dovranno essere applicate quando la continuazione dellâattività giustifichi le cautele informative previste dal secondo comma lettera a) e, come prescrive la lettera b), la prosecuzione dellâattività prevista dal piano venga attestata come funzionale al migliore soddisfacimento dei creditori.
Continuità aziendale - Creditori privilegiati - Degradazione al chirografo - Risorse derivanti dalla continuità aziendale - Finanza esterna
Le risorse liberate per mezzo dei ricavi generati dalla continuità aziendale non configurano attivo patrimoniale vincolato alla distribuzione secondo i principi di cui agli articoli 2740 e 2741 c.c.; la irreversibile degradazione al chirografo della quota incapiente dei crediti privilegiati non è, infatti, suscettibile di reversione volta che il debitore si sia avvalso della facoltà di soddisfare non integralmente detti crediti nei limiti consentiti dallâarticolo 160, comma 2, legge fall.
Concordato preventivo - Continuità aziendale - Dilazione ultra annuale del pagamento dei creditori privilegiati - Attribuzione del diritto di voto commisurato alla perdita economica derivante dal ritardo
Nel concordato con continuità aziendale di cui allâarticolo 186-bis legge fall., la dilazione ultra annuale per la soddisfazione dei creditori privilegiati è compensabile mediante lâattribuzione agli stessi del diritto di voto sulla proposta di concordato ai sensi dellâarticolo 177, comma 3, legge fall commisurata alla perdita economica sofferta a causa del ritardo.
Concordato preventivo - Crediti previdenziali - Falcidia e dilazione di pagamento - Concordato non assistito da transazione fiscale â AmmissibilitÃ
Non persuade l'opinione secondo la quale tanto l'entità della dilazione, quanto la misura percentuale del soddisfacimento dei crediti previdenziali di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del D.M. 4 agosto 2009, configurerebbero condizioni imperative di ammissibilità del concordato preventivo non corredato da transazione ai sensi dell'art. 182-ter legge fall., apparendo viceversa maggiormente plausibile ritenere, in aderenza al dettato normativo, che quelle soglie si atteggino a limiti non già ostativi all'ammissione della domanda di concordato, ma rivolti agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza per l'accettazione della proposta di accordo sui crediti per contributi, premi ed accessori formulata ai sensi dell'art. 182 ter l. fall.; ne consegue che anche una dilazione non pienamente conforme a quella prescritta dal citato regolamento non osta all'ammissione del concordato.
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