L’affitto dell’azienda agricola non muta in commerciale la natura dell’attività
Pubblicato il 09/10/16 07:03 [Doc.1767]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Rovigo, 20 settembre 2016. Presidente D’Amico. Relatore Mauro Martinelli

Imprenditore agricolo - Individuazione e definizione - Collegamento con un ciclo biologico e con il fondo inteso in senso lato - Dimensione dell’impresa, modalità di organizzazione e attività connesse – Irrilevanza

Non più il collegamento con la terra, né i rischi connessi all’imponderabile evoluzione metereologica rappresentano i confini qualificanti dell’imprenditore agricolo - che hanno giustificato storicamente una diversa disciplina normativa in tema di iscrizione al registro delle imprese, tenuta delle scritture contabili ed esenzione dalla dichiarazione di fallimento - bensì il collegamento con un ciclo biologico, il legame con un fondo inteso in senso lato.

Non assumono alcun rilievo la dimensione della impresa o le modalità di organizzazione della stessa, ovvero i parametri quantitativi di cui all’art. 1, comma 2, della legge fall., né l’eventuale svolgimento di attività connesse – in quanto tali non principali, ma accessorie alla attività agricola ai fini della distinzione: l’impresa agricola si fonda sul ciclo biologico, mentre quello imprenditoriale sulle attrezzature, sulla modifica del prodotto.


Imprenditore agricolo - Individuazione e definizione - Assoggettabilità a fallimento - Affitto di azienda – Irrilevanza

Come l’affitto della azienda commerciale non esclude la natura imprenditoriale dell’attività, allo stesso modo l’affitto dell’azienda agricola non muta la natura agricola dell’impresa in commerciale.

(Massima a cura di Franco Benassi)


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