Lâaffitto dellâazienda agricola non muta in commerciale la natura dellâattivitÃ
Pubblicato il 09/10/16 07:03 [Doc.1767]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Rovigo, 20 settembre 2016. Presidente DâAmico. Relatore Mauro Martinelli
Imprenditore agricolo - Individuazione e definizione - Collegamento con un ciclo biologico e con il fondo inteso in senso lato - Dimensione dellâimpresa, modalità di organizzazione e attività connesse â Irrilevanza
Non più il collegamento con la terra, né i rischi connessi allâimponderabile evoluzione metereologica rappresentano i confini qualificanti dellâimprenditore agricolo - che hanno giustificato storicamente una diversa disciplina normativa in tema di iscrizione al registro delle imprese, tenuta delle scritture contabili ed esenzione dalla dichiarazione di fallimento - bensì il collegamento con un ciclo biologico, il legame con un fondo inteso in senso lato.
Non assumono alcun rilievo la dimensione della impresa o le modalità di organizzazione della stessa, ovvero i parametri quantitativi di cui allâart. 1, comma 2, della legge fall., né lâeventuale svolgimento di attività connesse â in quanto tali non principali, ma accessorie alla attività agricola ai fini della distinzione: lâimpresa agricola si fonda sul ciclo biologico, mentre quello imprenditoriale sulle attrezzature, sulla modifica del prodotto.
Imprenditore agricolo - Individuazione e definizione - Assoggettabilità a fallimento - Affitto di azienda â Irrilevanza
Come lâaffitto della azienda commerciale non esclude la natura imprenditoriale dellâattività , allo stesso modo lâaffitto dellâazienda agricola non muta la natura agricola dellâimpresa in commerciale.
(Massima a cura di Franco Benassi)
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