Indeducibili i compensi pagati allâamministratore senza poteri
Pubblicato il 09/10/16 19:54 [Doc.1773]
di Redazione IL CASO.it
Le spese sostenute dallâimpresa possono essere sottratte dal reddito imponibile soltanto se finalizzate ad attività potenzialmente idonee a produrre, anche nel futuro, utili
I compensi erogati agli amministratori di comodo della società , seppur effettivamente sostenuti, sono indeducibili dal reddito imponibile per difetto dei requisiti dellâinerenza e della coerenza economica.
Questo il principio confermato dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 18448 del 21 settembre 2016.
Il fatto
La controversia trae origine dai ricorsi avverso due avvisi di accertamento ai fini di imposte dirette, Irap e Iva, notificati nei confronti di una società , sulla scorta delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Guardia di finanza.
Detti ricorsi, accolti parzialmente in sede di prime cure, erano accolti dalla Commissione tributaria regionale a favore della società appellante solo con riferimento al riconoscimento della deducibilità dei costi relativi ai compensi corrisposti agli amministratori âdi comodoâ.
Avverso la sentenza di secondo grado, lâAgenzia ha proposto ricorso per cassazione, censurando la violazione dellâarticolo 75 del Tuir, vigente ratione temporis, e degli articoli 4 e 5 del Dlgs 446/1997.
A parere dellâufficio finanziario, i giudici dâappello hanno ritenuto erroneamente deducibili i compensi corrisposti agli amministratori privi di poteri decisionali, sullâunico presupposto dellâeffettiva erogazione della spesa, senza verificare la sussistenza del requisito dellâinerenza dei costi allâattività dâimpresa, nella specie esclusa.
La Corte suprema ha accolto il motivo di gravame proposto dallâAgenzia delle Entrate e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.
Il diritto
La Cassazione torna a occuparsi dei criteri di formazione del reddito imponibile, con precipuo riferimento alla corretta deducibilità dei costi dâesercizio.
Le regole per la deducibilità dei costi dâesercizio sono contenute nellâarticolo 109 (già 75) del Tuir, dal cui disposto normativo si ricava che i costi, affinché siano legittimamente ammessi in deduzione quali componenti negativi di reddito, devono soddisfare âi principi di effettività , inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità â (Cassazione, 1565/2014).
In linea di massima, secondo il principio dellâinerenza, contenuto al comma 5 dellâarticolo 109, i costi che si intendono dedurre devono essere riferibili ai ricavi dâesercizio.
Come più volte precisato dai giudici di legittimità , lâinerenza non implica âla connessione comprovata per ogni molecola di costo quale partita negativa della produzioneâ, essendo sufficiente una relazione tra spesa e impresa.
Tale accostamento comporta che il costo diventa una posta fiscalmente rilevante ânon tanto per la sua esplicita e diretta connessione ad una precisa componente di reddito bensì in virtù della sua correlazione con unâattività potenzialmente idonea a produrre utiliâ (Cassazione, 4041/2015).
Peraltro, trattandosi di un componente negativo di reddito, è sempre onere del contribuente dimostrarne lâesistenza e lâinerenza avendo cura, a tal fine, di conservare ideona documentazione di supporto da cui possa ricavarsi lâeffettività della spesa e la ragione per cui è stata sostenuta.
Alla luce dei principi esposti dalla Corte suprema, si ricava che, ai fini della deducibilità dei costi, sia sempre necessario tanto la prova del suo effettivo sostenimento quanto la dimostrazione dellâinerenza e la coerenza economica del bene o servizio acquistato allâattività dâimpresa.
Appare di tutta evidenza, pertanto, lâerrore in cui sono incorsi i giudici di merito, che hanno avallato la deducibilità dei costi relativi ai compensi corrisposti agli amministratori di comodo.
Infatti, trattandosi di âfigure di comodo senza reale potere decisionaleâ che percepivano compensi, i costi relativi â seppur documentati da uscite finanziarie contabilizzate â devono essere considerati indeducibili ai fini della formazione del reddito imponibile per difetto dei requisiti dellâinerenza e della coerenza economica.
Emiliano Marvulli
pubblicato Venerdì 7 Ottobre 2016
(Fonte: www.fiscooggi.it)
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