Partita Iva cancellata, c’è autoconsumo
Pubblicato il 11/12/13 00:00 [Doc.178]
di Redazione IL CASO.it


Anche la cessazione dell’attività in conseguenza della cancellazione d’ufficio del soggetto passivo dal registro dei contribuenti Iva comporta la tassazione dei beni "giacenti" (autoconsumo) che al momento dell’acquisto avevano formato oggetto di detrazione. La base imponibile per il calcolo dell’Iva su questa operazione è costituita dal valore residuo dei beni, determinato all’atto della cessazione dell’attività tenendo conto della evoluzione del valore dal momento dell’acquisto. E’ quanto chiarisce la Corte di giustizia Ue nella sentenza 8 maggio 2013, causa C 142/12, risolvendo le questioni pregiudiziali sollevate dai giudici bulgari nell’ambito di una controversia promossa da una società che l’amministrazione finanziaria aveva cancellato dal registro dei soggetti passivi Iva perché aveva ripetutamente omesso il pagamento dell’imposta. La controversia, in particolare, riguardava l’accertamento che l’amministrazione aveva notificato alla società per tassare i beni acquistati nell’esercizio dell’impresa e ancora posseduti all’atto della cancellazione.


a cura di Studio Commerciale Corteselli & Associati


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