Partita Iva cancellata, câè autoconsumo
Pubblicato il 11/12/13 00:00 [Doc.178]
di Redazione IL CASO.it
Anche la cessazione dellâattività in conseguenza della cancellazione dâufficio del soggetto passivo dal registro dei contribuenti Iva comporta la tassazione dei beni "giacenti" (autoconsumo) che al momento dellâacquisto avevano formato oggetto di detrazione. La base imponibile per il calcolo dellâIva su questa operazione è costituita dal valore residuo dei beni, determinato allâatto della cessazione dellâattività tenendo conto della evoluzione del valore dal momento dellâacquisto. Eâ quanto chiarisce la Corte di giustizia Ue nella sentenza 8 maggio 2013, causa C 142/12, risolvendo le questioni pregiudiziali sollevate dai giudici bulgari nellâambito di una controversia promossa da una società che lâamministrazione finanziaria aveva cancellato dal registro dei soggetti passivi Iva perché aveva ripetutamente omesso il pagamento dellâimposta. La controversia, in particolare, riguardava lâaccertamento che lâamministrazione aveva notificato alla società per tassare i beni acquistati nellâesercizio dellâimpresa e ancora posseduti allâatto della cancellazione.
a cura di Studio Commerciale Corteselli & Associati
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