Sinteticità e la chiarezza degli atti di parte
Pubblicato il 12/10/16 08:42 [Doc.1791]
di Redazione IL CASO.it
Approvato in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati e confermato dall'Assemblea l'emendamento seguente:
1. Al fine di assicurare la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte, anche in considerazione dellâavvio e implementazione del processo amministrativo telematico, al codice del processo amministrativo di cui allâallegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.â104, e successive modifiche e integrazioni, e allâallegato 2 sono apportate le seguenti modifiche:
âââa) nellâarticolo 3, comma 2, sono inserite, infine, le parole: «, secondo quanto disposto nelle norme di attuazione»;
âââb) nellâallegato 2, il Titolo IV, rubricato «Processo amministrativo telematico» è ridenominato «Processo amministrativo telematico e criteri di redazione degli atti processuali»;
âââc) nellâallegato 2, dopo lâarticolo 13-bis, è inserito il seguente:
«Art. 13-ter.
(Criteri per la sinteticità e chiarezza degli atti di parte).
ââ1. Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticità e chiarezza di cui allâarticolo 3, comma 2, di cui allâallegato 1, le parti redigono il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con uno o più decreti del presidente del Consiglio di Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sentiti il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il consiglio nazionale forense e lâavvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti.
ââ2.âNella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi si tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dellâatto.
ââ3.âCon il decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti.
ââ4.âIl consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, anche mediante audizione degli organi e delle associazioni di cui al comma 1, effettua un monitoraggio annuale al fine di verificare lâimpatto e lo stato di attuazione del decreto di cui al comma 1, e di formulare eventuali proposte di modifica. Il decreto è soggetto ad aggiornamento con cadenza almeno biennale, con il medesimo procedimento di cui al comma 1.
ââ5.âIl giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. Lâomesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione.»;
âââd) dallâentrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio di Stato previsto al comma 1, al comma 6 dellâarticolo 120 sono soppresse le parole da «Al fine di consentire» sino alla fine del comma.
ââ2. Dallâentrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio di Stato previsto al comma 1 è abrogato il comma 2-bis dellâarticolo 40 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.â90, convertito in legge 11 agosto 2014, n.â114
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