Fidesiussione bancaria peri lavoratori prossimi alla pensione
Pubblicato il 13/10/16 08:16 [Doc.1798]
di Redazione IL CASO.it
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 12-10-2016
Messaggio n. 4095
OGGETTO:
Articolo 4, commi da 1 a 7-ter, legge 28 giugno 2012, n. 92 - Circolari n. 119/2013, n. 63/2014 e n. 90/2014. Ulteriori indicazioni relativamente allo schema di fideiussione e alla determinazione della contribuzione correlata.
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Con il messaggio n. 216 del 20/01/2016 è stato reso noto il nuovo schema di contratto di fideiussione  bancaria che il datore di lavoro deve presentare allâIstituto ai fini dellâaccesso alla prestazione di esodo a favore dei lavoratori prossimi a pensione, previsto dallâarticolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012. Le relative disposizioni amministrative, concernenti lâaccesso alla citata prestazione, sono state, precedentemente, emanate con circolari n. 119/2013, n. 63/2014 e n. 90/2014.
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A seguito della pubblicazione del suddetto messaggio, sono pervenute alle scriventi Direzioni alcune richieste di precisazioni, in ordine alla corretta predisposizione della garanzia fideiussoria in trattazione. Pertanto, si forniscono con il presente messaggio i seguenti chiarimenti.
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La legge prevede, come noto, che per accedere alla prestazione di esodo, il datore di lavoro presenti allâIstituto una fideiussione bancaria a garanzia dellâadempimento degli obblighi assunti nei confronti dellâIstituto medesimo, aventi ad oggetto il versamento anticipato della provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata.
Come esplicitato nella circolare n. 119/2013, sia la prestazione di esodo che la relativa contribuzione correlata, devono essere maggiorate di una parte variabile, pari almeno al 15 % della predetta provvista, in funzione delle successive determinazioni adottate dallâIstituto.
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Sul piano operativo si precisa che nel corpo della fideiussione dovrà essere indicato espressamente (in cifre e numeri), oltre che lâimporto relativo alla âparte fissaâ, anche lâimporto della âparte variabileâ.
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Si ricorda che la âparte fissaâ e la âparte variabileâ costituiscono lâImporto Massimo Garantito, ovvero la misura massima dellâesborso della banca, entro la quale, nei limiti delle obbligazioni garantite, opererà la fideiussione presentata.
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Inoltre, si rappresenta che, come riportato nellâarticolo 3 dello schema di fideiussione, il decorrere della scadenza finale determina la cessazione automatica di ogni effetto della garanzia, anche in assenza di restituzione dellâoriginale dellâatto.
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Pertanto, in tali casistiche, così come nelle ipotesi di svincolo totale della fideiussione o di mancata realizzazione dei presupposti di accesso allâesodo per tutti i lavoratori in relazione ai quali era stata rilasciata la garanzia, le sedi non dovranno procedere alla restituzione della fideiussione.
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La sede può fornire la dichiarazione che la banca non è tenuta a garantire ulteriormente gli obblighi del datore di lavoro esodante nei confronti dellâInps.
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Ai fini di una più puntuale predisposizione del prospetto di quantificazione dellâonere, parte integrante della fideiussione di cui si tratta, si sottolinea quanto segue.
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Nei messaggi del 5 novembre 2013, n. 17768, e del 29 gennaio 2014, n.1653, è stato precisato che il prospetto di quantificazione dellâonere viene redatto sulla base della contribuzione correlata quantificata dal datore di lavoro in via presuntiva al momento della presentazione della domanda preliminare, sulla media delle retribuzioni sulla base degli ultimi due o quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.
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Nellâipotesi in cui il lavoratore abbia prestato attività lavorativa presso il datore di lavoro esodante per un periodo inferiore ai due o quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, lo stesso deve segnalare la criticità allâIstituto che provvederà a determinare il valore della contribuzione correlata e della relativa retribuzione ai fini della predisposizione della fideiussione e della determinazione della contribuzione correlata da versare.
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Tale informazione dovrà essere comunicata dal datore di lavoro esodante dandone evidenzia nel file contenente i dati dei lavoratori allegato al modello Sc77.
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Si ribadisce, comunque, che con riferimento alle domande di accesso alla procedura di esodo presentate a decorrere dal 1° maggio 2015 per la determinazione della misura della contribuzione correlata â che dovrà essere versata dal datore di lavoro per i periodi di erogazione della prestazione â le disposizioni vigenti prevedono che lâimponibile previdenziale cui fare riferimento è quello dellâultimo quadriennio (cfr. messaggi nn. 3096/2015, 4704/2015 e 5804/2015).
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Per completezza, si richiamano le indicazioni già fornite dallâIstituto, nella circolare n. 11/2016, in merito al massimale annuo della base contributiva e pensionabile, che dispongono che per i lavoratori iscritti successivamente al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo si dovrà tenere conto del massimale previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 dellâ8 agosto 1995, la cui misura per l'anno 2016 è pari a ⬠100.324,00.
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Si ritiene infine utile rammentare che, come illustrato nelle richiamate circolari, il piano relativo ai lavoratori interessati dal âprogramma di esodoâ presentato dai datori di lavoro deve essere annuale (con ultima decorrenza di accesso alla prestazione di accompagnamento alla pensione il 1° dicembre dello stesso anno); solo eccezionalmente,  in ragione per esempio dellâelevato numero di lavoratori interessati, è possibile prevedere più di un piano di esodo annuale, previa autorizzazione dellâIstituto.
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Il Direttore Generale
Cioffi
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