Illecito disciplinare del giudice per omessa astensione
Pubblicato il 13/10/16 08:28 [Doc.1800]
di Redazione IL CASO.it


Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 10502 del 20/05/2016. Presidente: Rordorf. Relatore: Didone A.

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE - Illecito disciplinare per omessa astensione - Elemento psicologico - Requisiti - Fattispecie.

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, ai fini della consumazione dell'illecito previsto dall'art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 109 del 2006, non occorre che il magistrato avesse uno specifico intento trasgressivo, ma è sufficiente che egli conoscesse le circostanze di fatto che lo obbligavano ad astenersi. (Nella specie, applicando il principio, la S.C. ha cassato con rinvio l'assoluzione disciplinare del magistrato il quale aveva omesso di astenersi in procedimenti ove era difensore il titolare di una società che aveva stipulato una locazione con altra società partecipata dal magistrato in quota del 95 per cento).


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