Azienda ceduta a rate con clausola: profili fiscali del fallito passaggio
Pubblicato il 14/10/16 08:19 [Doc.1809]
di Redazione IL CASO.it
La normativa tributaria, a differenza di quella civilistica, dà rilevanza non al definitivo trasferimento di proprietà del bene, bensì al momento dellâaccollo di rischi e benefici
Una vendita a rate, con riserva di proprietà (eventualmente) esercitata per inadempienza del compratore, produce un (ri)trasferimento della proprietà fiscale dellâimpresa allâoriginario venditore. Allâoperazione si applicano le normali regole tributarie previste per le cessioni dâazienda. Questo il succo della risoluzione n. 91/E del 13 ottobre 2016, con la quale lâAgenzia delle Entrate risponde ai quesiti posti da una società che ha venduto un bar pasticceria utilizzando la clausola âcon riserva di proprietà â e paventa la possibilità che lâoperazione non vada a buon fine causando, in pratica, lâannullamento della cessione.
Per lâistante, il verificarsi di questa eventualità non comporterebbe un nuovo trasferimento dellâazienda, bensì un ricongiungimento del diritto di proprietà , in virtù del fatto che il passaggio non si è mai effettivamente concretizzato, perché il cessionario non ha âonoratoâ i termini del contratto, che prevedevano la conclusione della transazione solo a pagamento ultimato delle rate.
In particolare, la società cedente chiede il parere dellâAgenzia sul:
regime di responsabilità solidale per i debiti fiscali contratti dallâacquirente
trattamento Ires e Irap del credito residuo non incassato
tassazione Ires e Irap, da riservare allâindennità che il giudice potrebbe disporre a carico del venditore quale âreductio ad equitatemâ (articolo 1526, comma 2, cc)
trattamento ai fini dellâimposta di registro, riguardo allâesercizio della clausola risolutiva espressa o al ricorso ex articolo 700 del codice di procedura civile.
Alle soluzioni proposte dallâistante che si agganciano al contenuto dellâarticolo 1523 cc, secondo il quale ânella vendita a rate con riserva della proprietà , il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dellâultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegnaâ, lâAgenzia risponde con lâordinamento tributario, non sempre (come in questo caso) allineato con quello civilistico. Il tutto avvalorato dai principi contabili nazionali e dellâarticolo 109, comma 2, lettera a) del Tuir, dalla cui lettura emerge che, ai fini fiscali, vale il momento della conclusione del contratto, quello in cui lâacquirente assume rischi e benefici, e non quello del formale trasferimento del bene avvenuto con il pagamento dellâultima rata.
Di conseguenza, lâeventuale risoluzione del negozio per mancato pagamento, da parte del cessionario, di almeno due rate del prezzo pattuito, produrrebbe un (ri)trasferimento della âproprietà fiscaleâ dellâimpresa. In sostanza, si verificherebbe una nuova cessione dâazienda: una tesi sostenuta anche da precedenti documenti di prassi e norme tributarie, che sanciscono lâirrilevanza tributaria della âriserva di proprietà â, adottando come presupposto impositivo il momento della stipula dellâatto.
Detto ciò, lâAgenzia, in merito al secondo quesito, indica il corretto comportamento fiscale che la società dovrebbe adottare:
â1) attribuire allâazienda riconsegnata un valore pari al valore normale dei beni che la compongono;
2) stornare il valore residuo del credito (derivante dalla cessioneâ¦. ) per un importo pari al valore dellâazienda riconsegnata, come determinato al punto precedente. Pertanto: a) nellâipotesi in cui il valore dellâazienda sia inferiore al valore residuo del credito, la differenza costituirà una perdita su crediti deducibile ai fini IRES ai sensi dellâarticolo 101 del TUIR; tale perdita risulterà indeducibile ai fini IRAP in quanto relativa ad un fenomeno non rilevante per la determinazione del valore della produzione; b) diversamente, nellâeventualità - puramente teorica - in cui il valore dellâazienda sia superiore al valore residuo del credito, emergerà una sopravvenienza attiva che concorrerà alla formazione della base imponibile ai fini IRES ai sensi dellâarticolo 88 del TUIR e che risulterà irrilevante ai fini IRAPâ.
La risoluzione concorda, invece, con quanto proposto dalla società con il terzo quesito, ovvero sul trattamento fiscale da applicare allâindennità pattuita nel caso di inadempienza in favore del venditore, nellâipotesi in cui il giudice disponga per una somma inferiore. Ebbene, tale indennità costituirà una sopravvenienza passiva deducibile dallâIres ma non dallâIrap, âin quanto correlata ad un componente reddituale (plusvalenza/minusvalenza) che non ha assunto rilevanza nella determinazione della base imponibile di periodi dâimposta precedentiâ.
Sul regime di responsabilità solidale per i debiti fiscali contratti dallâacquirente, invece, il documento di prassi richiama lâarticolo 14 del Dlgs 472/1997, in base al quale il cessionario è âresponsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anterioreâ. Inoltre, ricorda che anche la Cassazione, intervenendo su una questione relativa a una cessione dâazienda con riserva di proprietà , ha chiarito che lâacquirente resta responsabile in solido per i debiti fiscali contratti dal cedente prima della vendita anche nellâipotesi in cui il contratto venga risolto e lâazienda torni nella proprietà del cedente (ordinanza 11972/2015).
Infine, riguardo allâimposta di registro da applicare alla risoluzione del contratto, viene chiarito che, in assenza di corrispettivo, è dovuta in misura fissa (articolo 28, comma 1, del Tur), attualmente pari a 200 euro.
Invece, circa il trattamento applicabile allâeventuale provvedimento dâurgenza ex articolo 700 cpc, qualora lo stesso abbia contenuto definitorio analogo alle categorie elencate nellâarticolo 8 della Tariffa, parte I, allegata al Tur, va assoggettato a registrazione in termine fisso.
Paola Pullella Lucano
pubblicato Giovedì 13 Ottobre 2016
(Fonte: www.fiscooggi.it)
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