Riscossione in pendenza di giudizio: rilevante lâintero importo della Ctp
Pubblicato il 14/10/16 08:22 [Doc.1811]
di Redazione IL CASO.it
Dopo la pronuncia di primo grado, lâAgenzia è legittimata a iscrivere a ruolo le ulteriori somme dovute dal contribuente, fino a concorrenza del totale stabilito nella sentenza
In caso di sentenza di primo grado che accoglie parzialmente il ricorso, qualora dalla stessa risultano dovuti importi inferiori o uguali ai due terzi dei tributi e delle sanzioni controversi, lâAgenzia è legittimata a riscuotere lâintero ammontare risultante dalla medesima sentenza.
Il parametro dei due terzi deve essere commisurato a quanto accertato (non superando lâimporto stabilito dal giudice) e non al decisum.
à quanto statuito dai giudici della Ctr di Cagliari, con la sentenza n. 251 del 23 agosto 2016.
Il fatto
La controversia allâesame dei giudici concerneva la determinazione del tributo e dei relativi interessi dovuti durante i vari gradi del giudizio. Sostanzialmente trattasi dellâapplicazione dellâarticolo 68 del Dlgs 546/1992.
Vigente il regime che prevedeva lâiscrizione a ruolo delle somme dovute e il pagamento del 50% di imposte e sanzioni per lâaccesso al contenzioso, un contribuente - soccombente nel giudizio di primo grado, avendo ricevuto la cartella esattoriale a seguito della pronuncia della Ctp, ne contestava lâammontare.
In giudizio, dinanzi ai giudici della Ctp di Nuoro, nellâimpugnare la cartella di pagamento, deduceva lâillegittimità dellâiscrizione a ruolo nella misura in cui superava i due terzi di quanto contenuto nella decisione dei giudici di primo grado.
LâAgenzia, infatti, dopo la sentenza di primo grado, aveva iscritto a ruolo le ulteriori somme dovute in base alla sentenza fino allâintero importo dei tributi e sanzioni decise in primo grado, poiché inferiore ai due terzi dellâimporto inizialmente accertato.
I giudici di prime cure, condannando lâAgenzia delle Entrate alle spese del giudizio, accoglievano la tesi del ricorrente per cui non si sarebbe potuto iscrivere a ruolo più di due terzi di quanto ritenuto con la sentenza di primo grado, e ciò anche per le sanzioni.
Proponeva appello lâAgenzia, rilevando lâerrore di interpretazione della norma commesso dai primi giudici, poiché, dopo la pronuncia di primo grado, era legittimo iscrivere a ruolo il minore importo fra quanto deciso dal giudice e i due terzi di quanto era invece in contestazione, ovvero lâaccertato.
Decisione
I giudici, con la sentenza in commento, dopo unâaccurata ricostruzione normativa, hanno ritenuto fondate le ragioni dellâufficio.
Preliminarmente, hanno evidenziato che lâarticolo 68 del Dlgs 546/1992 disciplina, nellâambito della esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie, la riscossione frazionata del tributo nella fase relativa alla pendenza del processo tributario.
La medesima disposizione, facendo riferimento anche alla riscossione dei ârelativi interessi previsti dalle leggi fiscaliâ, consente allâAmministrazione di pretendere, in via provvisoria, anche gli interessi moratori insieme al tributo cui si riferiscono.
Inoltre, la citata norma â in forza del richiamo operato dallâarticolo 19, comma 1, Dlgs 472/1997 alla disciplina del Dlgs 546/1992 â è applicabile anche alle sanzioni.
Infatti, il comma 1 dellâarticolo 19 dispone che âIn caso di ricorso alle commissioni tributarie, anche nei casi in cui non è prevista riscossione frazionata, si applicano le disposizioni dettate dallâarticolo 68, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 recante disposizioni sul processo tributarioâ.
Ritornando, poi, al quantum per cui è possibile procedere a iscrizione dopo la sentenza di primo grado che ha parzialmente accolto il ricorso, la disciplina è rinvenibile nellâarticolo 68, comma 1 lettera b), per cui il tributo con i relativi interessi deve essere pagato âper lâammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorsoâ.
Nel caso esaminato, mentre lâAgenzia si è certamente attenuta ai suddetti principi nella formazione dei ruoli provvisori, il giudice di primo grado - che ha annullato interamente la cartella portante lâiscrizione provvisoria dei tributi e sanzioni dopo la sentenza, ritenendo che la somma iscrivibile non potesse superare i due terzi del deciso in sentenza sia per le sanzioni che per gli interessi - ne ha fatto errata applicazione.
Al riguardo, i giudici di secondo grado affermano che lâinterpretazione errata della Ctp âcozza (â¦) contro la lettera e lo spirito della norma che è quello di consentire la iscrizione frazionata nei limiti di quanto accertato secondo la progressione delle decisioni e quindi anche lâintero qualora la decisione di primo grado non superi i due terzi dellâaccertatoâ.
Da ultimo, gli stessi giudici ammoniscono la parte privata affermando che âè bene evitare contestazioni di tale natura, poiché si rischia non solo di non vedere accolte le proprie ragioni, ma anche di dover sopportare le spese di liteâ.
Osservazioni
Nel caso di ricorso avverso lâavviso di accertamento si applicano le disposizioni in materia di riscossione frazionata in pendenza di giudizio.
Le disposizioni di riferimento sono, sostanzialmente, lâarticolo 15 del Dpr 602/1973, in base al quale, di regola, entro 60 giorni dalla notifica dellâatto, il contribuente è tenuto a versare un terzo degli importi dovuti a titolo di imposta, e lâarticolo 68 del Dlgs 546/1992.
In particolare, questâultima disposizione dispone che, nelle ipotesi in cui è prevista la riscossione frazionata in pendenza di giudizio, anche in deroga a quanto previsto dalle singole leggi dâimposta, il tributo con i relativi interessi, deve essere versato:
per i due terzi, dopo la sentenza della Ctp che respinge il ricorso (articolo 68, lettera a)
per lâammontare risultante dalla sentenza della Ctp e, comunque, non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso (articolo 68, lettera b)
per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale (articolo 68, lettera c).
A decorrere dal 1° giugno 2016, la medesima disposizione, come modificata dallâarticolo 9, comma 1, lettera ff), Dlgs 156/2015, prevede che, in caso di ricorso per cassazione, il tributo deve essere versato:
per lâammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado, dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio
per lâintero importo indicato nellâatto originariamente impugnato, in caso di mancata riassunzione.
In merito alle intervenute modifiche normative, contenute nella lettera c)-bis, lâAgenzia ha fornito i primi chiarimenti con la circolare 38/2015.
Per le sanzioni, in base al combinato disposto degli articoli 19 del Dlgs 472/1997 e 68 del Dlgs 546/1992, prima della sentenza di primo grado favorevole allâufficio, non può esservi alcuna riscossione.
Il caso esaminato nella sentenza in commento concerne, dunque, lâesatta applicazione della lettera b), in particolare il parametro di riferimento per valutare il versamento dei due terzi.
La pronuncia conferma la tesi dellâAgenzia per cui il limite dei due terzi deve essere commisurato allâaccertato con il limite stabilito in sentenza (circolare 98/1996).
Dunque, sostanzialmente, nei casi di sentenze che accolgono parzialmente il ricorso:
se dalla sentenza risultano dovuti importi superiori ai 2/3 di tributi e sanzioni controversi, il ricorrente versa lâimporto dovuto come nellâipotesi di ricorso respinto, quindi, 2/3 dellâimporto accertato
se dalla sentenza risultano dovuti importi inferiori o uguali ai 2/3 di tributi e sanzioni controversi, il ricorrente versa lâintero ammontare stabilito.
Al contrario, parte della dottrina e della giurisprudenza di merito (cfr, da ultimo, sentenza della Commissione tributaria della Campania 6359/28/2016) ritiene che il calcolo dei due terzi vada effettuato sempre sullâammontare delle somme decise in sentenza.
Nunziata Masiello
pubblicato Giovedì 13 Ottobre 2016
(Fonte: www.fiscooggi.it)
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