Condominio di edifici e legittimazione sostitutiva del singolo condomino
Pubblicato il 14/10/16 12:00 [Doc.1821]
di Redazione IL CASO.it
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - SENTENZA 7 ottobre 2016, n. 19796 - Pres. Bucciante â est. Grasso
Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Patrizia Perrino
Condominio di edifici â Ente di gestione â Potere dei singoli condomini di azione a tutela dei diritti di partecipazione - Rappresentanza reciprocaâ o âlegittimazione sostitutivaâ del singolo condomino â Tutela del bene comune â Esclusione
Nel condominio di edifici, che costituisce un ente di gestione, l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire in difesa dei diritti connessi alla loro partecipazione, né quindi del potere di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall'amministratore e di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti dell'amministratore stesso che vi abbia fatto acquiescenza, salvo che relativamente alle controversie aventi ad oggetto la gestione di un servizio comune.
Il principio della c.d. "rappresentanza reciproca" e della "legittimazione sostitutiva" - in base al quale il condomino può agire a tutela dei diritti comuni nei confronti dei terzi - non può essere invocato qualora il condomino, nel chiedere il rimborso anche delle spese anticipate dagli altri comproprietari rimasti estranei al giudizio, agisca non a tutela di un bene comune, bensì per far valere l'interesse personale alla reintegrazione del proprio patrimonio individuale.
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