L’ordine di liberazione della casa del fallito può essere emesso all’inizio dell’attività di liquidazione
Pubblicato il 15/10/16 19:23 [Doc.1828]
di Redazione IL CASO.it


Ttribunale di Pescara, 3 giugno 2016. Giudice Anna Fortieri

Segnalazione Dott. Luca Cosentino

Fallimento - Liberazione della casa adibita ad abitazione del fallito – Divieto fino all’inizio della liquidazione delle attività
La locuzione «fino alla liquidazione delle attività», contenuta nell’art. 47, comma 2, legge fall., la quale segna il termine prima del quale non è possibile distrarre la casa del fallito da tale uso deve essere interpretata nel senso che l’ordine di liberazione dell’immobile non possa essere emesso fino a che non abbia inizio la liquidazione delle attività della procedura.

Massima a cura di Franco Benassi


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