
Lâordine di liberazione della casa del fallito può essere emesso allâinizio dellâattività di liquidazione
Pubblicato il 15/10/16 19:23 [Doc.1828]
di Redazione IL CASO.it
Ttribunale di Pescara, 3 giugno 2016. Giudice Anna Fortieri
Segnalazione Dott. Luca Cosentino
Fallimento - Liberazione della casa adibita ad abitazione del fallito â Divieto fino allâinizio della liquidazione delle attivitÃ
La locuzione «fino alla liquidazione delle attività », contenuta nellâart. 47, comma 2, legge fall., la quale segna il termine prima del quale non è possibile distrarre la casa del fallito da tale uso deve essere interpretata nel senso che lâordine di liberazione dellâimmobile non possa essere emesso fino a che non abbia inizio la liquidazione delle attività della procedura.
Massima a cura di Franco Benassi
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