Segnalazione alla Centrale dei rischi di un credito contestato
Pubblicato il 20/10/16 08:42 [Doc.1850]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Como 10.10.2016 – Est. Petronzi

Centrale dei rischi - Segnalazione a sofferenza - Stato di insolvenza - Informativa preventiva - Credito contestato - Illiceità della segnalazione

La segnalazione a sofferenza alla Centrale dei rischi non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito, ma deve fondarsi sul riscontro di uno stato di insolvenza, inteso come grave e non transitoria difficoltà economica. (Marta Gilli)

La banca, prima di procedere alla segnalazione a sofferenza alla Centrale dei rischi, deve informare il cliente (anche non consumatore) al fine di consentirgli di predisporre ogni misura idonea ad evitare la segnalazione e, altresì, di verificare ed eventualmente contestare lo stato di insolvenza. (Marta Gilli)

Non è lecita la segnalazione a sofferenza alla Centrale dei rischi di un credito contestato, quando la contestazione alla base del rifiuto del cliente di adempiere non è manifestamente infondata. (Marta Gilli)

Segnalazione del Prof. Avv. Giuseppe D’Elia


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