Convenzione in materia fiscale tra Italia e Vaticano
Pubblicato il 20/10/16 09:05 [Doc.1853]
di Redazione IL CASO.it
Pubblicati i provvedimenti attuativi In rete il modello per la regolarizzazione delle annualità fino al 2015.
Piena trasparenza tra la Repubblica Italiana e il Vaticano nel campo delle relazioni
finanziarie. Dal 15 ottobre 2016, infatti, a seguito dello scambio delle ratifiche tra le
Parti Contraenti, è entrata in vigore la Convenzione tra il Governo italiano e la Santa
Sede in materia fiscale, stipulata il 1° aprile 2015.
Oltre a promuovere lo scambio di informazioni ai fini fiscali tra i due Stati, recependo il
più aggiornato standard internazionale in materia, articolo 26 del Modello Ocse, il
nuovo accordo istituisce un sistema semplificato di tassazione dei proventi e delle
attività finanziarie detenute da specifiche categorie di soggetti residenti in Italia presso
enti che svolgono professionalmente unâattività di natura finanziaria nello Stato della
Città del Vaticano.
Tali tipologie di contribuenti possono inoltre avvalersi per le annualità di imposta fino
al 2015 di una procedura di regolarizzazione avente gli stessi effetti della legge n.
186/2014.
Semplificazione della tassazione e regolarizzazione, chi può aderire â La platea dei
soggetti interessati dalla normativa è costituita da persone fisiche e da specifici enti
appositamente indicati nel corpo stesso del testo della Convenzione tra cui, per esempio,
i religiosi stessi, il personale del Vaticano, pensionati inclusi, e i diversi ordini
ecclesiastici. In particolare, per poter accedere al sistema semplificato di tassazione e
per poter beneficiare della regolarizzazione per le annualità dâimposta dal 2010 al 2015
è richiesto come condizione che i soggetti siano fiscalmente residenti in Italia, nonché
titolari di attività finanziarie presso enti che svolgono professionalmente unâattività di
natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano. In dettaglio dunque, i soggetti
interessati appartengono alle seguenti categorie:
- chierici e membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita
Apostolica, dignitari, impiegati, salariati, anche non stabili, e pensionati della
Santa Sede e degli altri enti di cui allâarticolo 17 del Trattato del Laterano;
- Istituti di Vita Consacrata, Società di Vita Apostolica ed altri enti con personalitÃ
giuridica canonica o civile vaticana.
Come e quando presentare la richiesta â Anche per la regolarizzazione vaticana vale
il principio in base al quale essa è ammessa solo se la richiesta viene ricevuta
dallâAgenzia delle Entrate prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di
accessi, ispezioni, verifiche o dellâinizio di qualunque attività di accertamento
amministrativo o di procedimenti penali, per violazioni di norme tributarie, relativi
allâambito oggettivo si applicazione della procedura. Ciò detto, una volta compilato, il
modello va presentato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Convenzione
allâIstituto per le Opere di Religione (IOR) che, a sua volta, provvede alla trasmissione
telematica dellâistanza allâAgenzia delle Entrate entro il 270° giorno dalla data di
entrata in vigore della Convenzione. Lâistanza va corredata a pena di nullità da una
documentazione riepilogativa di accompagnamento, da redigere secondo il format
approvato con Provvedimento di oggi e disponibile sul sito internet delle Entrate,
www.agenziaentrate.it, allâinterno della sezione âNormativa e Prassiâ. Ai fini del
perfezionamento della procedura, i contribuenti dovranno effettuare i versamenti degli
importi dovuti entro un anno dalla data di entrata in vigore della Convenzione.
I vantaggi della regolarizzazione - I soggetti che si avvalgono della
procedura regolarizzano la propria posizione fiscale corrispondendo, per gli anni
oggetto della regolarizzazione, delle somme forfettarie a titolo di redditi di capitale e di
redditi diversi delle attività finanziarie detenute presso enti che svolgono
professionalmente unâattività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano.
Ai fini della regolarizzazione, dallâanno di imposta 2012 è dovuta anche lâIVAFE sulle
attività finanziarie detenute presso i suddetti enti. Il perfezionamento della procedura
produce benefici sanzionatori ed esimenti penali similmente a quanto stabilito dalla
legge n. 186/2014.
Il modello definitivo e le istruzioni sono disponibili sul sito internet dellâAgenzia delle
entrate, www.agenziaentrate.it, nella sezione âModelliâ.
Roma, 18 ottobre 2016
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