Sostituzione in udienza da praticante non abilitato alla causa
Pubblicato il 23/10/16 17:20 [Doc.1870]
di Redazione IL CASO.it
Cass. Civ., Sez. L, Sentenza n. 5579 del 22/03/2016. Presidente: Venuti P. Estensore: Esposito L.
AVVOCATO E PROCURATORE - PRATICANTI PROCURATORI - Sostituzione dell'avvocato in udienza da parte di praticante non abilitato - Nullità relativa - Conseguenze - Fondamento.
Qualora l'avvocato sia sostituito in udienza da praticante non abilitato alla causa, in quanto di valore superiore ai limiti di cui all'art. 7 della l. n. 479 del 1999, l'invalidità che ne deriva resta sanata se non sia fatta rilevare entro la prima istanza o difesa successiva, ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c., trattandosi di nullità relativa che non incide sulla regolare costituzione in giudizio della parte.
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