âMaternal preferenceâ: non è un criterio giuridicamente valido
Pubblicato il 27/10/16 08:48 [Doc.1899]
di Redazione IL CASO.it
Trib. Milano, sez. IX civ, decreto 13-19 ottobre 2016 (Pres. Laura Amato, Est. Giuseppe Buffone)
COLLOCAMENTO DEL MINORE â CONFLITTO GENITORIALE â CRITERIO DELLA CD. MATERNAL PREFERENCE (PREFERENZA PER IL COLLOCAMENTO PRESSO LA MADRE) â VALIDITÃ GIURIDICA â ESCLUSIONE â CONTRASTO DEL CRITERIO IN PAROLA CON I PRINCIPI COSTITUZIONALI â SUSSISTE
Allorché sussista conflitto genitoriale in ordine al prevalente collocamento dei figli, il criterio âguidaâ è il superiore interesse del minore non potendo al contrario trovare applicazione quello da alcuni definito come âprincipio della maternal preferenceâ (nella letteratura di settore: Maternal Preference in Child Custody Decisions), poiché criterio interpretativo non previsto dagli articoli 337-ter e ss del codice civile ed in vero in contrasto con la stessa ratio ispiratrice della legge 54 del 2006 sullâaffidamento condiviso. Vi è, invero, che il principio di piena bigenitorialità e quello di parità genitoriale hanno condotto allâabbandono del criterio della âmaternal preferenceâ a mezzo di «gender neutral child custody laws», ossia normative incentrate sul criterio della neutralità del genitore affidatario, potendo dunque essere sia il padre, sia la madre, in base al solo preminente interesse del minore, il genitore di prevalente collocamento non potendo essere il solo genere a determinare una preferenza per lâuno o lâaltro ramo genitoriale; normative del genere sono univocamente anche quelle da ultimo introdotte in Italia dal Legislatore (in particolare, la legge 54 del 2006; ma anche la legge 219 del 2012 e il dlgs 154 del 2013). Peraltro, non è argomento valido quello ricavabile dalla recente sentenza della Cassazione n. 18087 del 14 settembre 2016: in quel caso, come si legge nella decisione di legittimità de qua, il criterio della c.d. Maternal preference non era stato âtempestivamente contestatoâ ed era divenuto, dunque, elemento passato in giudicato; comunque, la Suprema Corte ha fondato la sua decisione non certo sul solo criterio sopra indicato, ma su altri numerosi argomenti, specificamente indicati in parte motiva.
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