Fotovoltaico: è attività connessa se lâimpresa è veramente agricola
Pubblicato il 28/10/16 08:16 [Doc.1909]
di Redazione IL CASO.it
Nel caso allâattenzione dellâAgenzia delle Entrate il requisito è rispettato in quanto lâazienda, per produrre lâenergia elettrica verde, utilizza una risorsa inequivocabile: il fondo
Una società agricola, che nellâambito della propria attività produce energia fotovoltaica, può esercitare lâopzione per la tassazione dei redditi su base catastale, indipendentemente dai limiti entro i quali tale attività è ritenuta connessa ai fini fiscali, a condizione che fin dallâinizio del periodo dâimposta la stessa svolga esclusivamente attività agricola e abbia nella propria ragione o denominazione sociale indicato âsocietà agricolaâ. à la sintesi della risoluzione 98/E del 27 ottobre 2016.
Lâistante è una società agricola (articolo 2 del Dlgs 99/2004), che nellâambito della propria attività gestisce un impianto fotovoltaico producendo energia elettrica. Tale attività , fino al 2015, generava un volume dâaffari superiore a quello proveniente da quella agricola principale, pertanto, la stessa società non la riteneva âconnessaâ sulla base dei parametri individuati dal ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali, riportate dallâAgenzia nella circolare 32/E del 2009.
A decorrere dal 2016, lâimpresa afferma che il volume dâaffari derivante dalla produzione di energia sarà inferiore a quello dellâattività agricola principale, conseguentemente chiede di sapere se, ai fini dellâesercizio dellâopzione per la tassazione del reddito su base catastale (articolo 1, comma 1093, della legge 296/2006), possa considerare tale produzione unâattività agricola connessa, fin dallâinizio del periodo dâimposta, ovvero dal 1° gennaio 2016.
La società è dellâavviso che ciò sia possibile per tutto il 2016, pertanto, ritiene sussistenti i requisiti previsti dalla legge per esercitare lâopzione in argomento.
LâAgenzia, nel rendere il proprio parere ricorda, in primo luogo, che le società di persone, quelle a responsabilità limitata e le società cooperative possono qualificarsi come imprese agricole, ai sensi dellâarticolo 2 del Dlgs 99/2004, se lâoggetto sociale prevede lâesercizio âesclusivoâ delle attività di cui allâarticolo 2135 del codice civile (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse) e se la ragione o denominazione sociale contiene lâindicazione âsocietà agricolaâ. Precisando, altresì, che il requisito formale oggettivo, deve tuttavia trovare un riscontro nellâattività in concreto svolta dalle società agricole, così come precisato nella circolare 50/2010.
Ricorda, inoltre, che tra le attività agricole connesse è inclusa anche la produzione e cessione di energia fotovoltaica (articolo 1, comma 423, legge 266/2005). Infatti, come evidenziato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 66/2015, la produzione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli è considerata attività agricola connessa, in quanto svolta utilizzando una risorsa dellâazienda agricola: il fondo.
Per lâesercizio dellâopzione, la risoluzione chiarisce, dunque, che una società agricola può esercitare lâopzione per la tassazione dei redditi su base catastale, indipendentemente dai limiti entro i quali le attività agricole sono tali ai fini fiscali e alle modalità di determinazione del reddito da utilizzare, a condizione che la stessa possegga fin dallâinizio del periodo dâimposta i requisiti soggettivo e oggettivo. Vale a dire lâindicazione di âsocietà agricolaâ nella propria ragione o denominazione sociale e lo svolgimento esclusivo delle attività agricole (articolo 2135 del codice civile).
Nel caso rappresentato, quindi, lâAgenzia conclude affermando che la società istante può optare per la tassazione del reddito su base catastale, in quanto, fin dallâinizio dellâesercizio ha come oggetto sociale lo svolgimento esclusivo di attività agricole (tra cui rientra, come attività agricola connessa la produzione di energia fotovoltaica) e ha nella propria ragione sociale lâindicazione di âsocietà agricolaâ.
Di conseguenza, dopo lâesercizio dellâopzione, potrà assoggettare a tassazione catastale, il reddito derivante dallâattività agricola nellâambito del quale rientra anche quello relativo alla produzione di energia fotovoltaica nel limite di 260mila kwh annui e determinare il reddito forfetariamente, applicando il coefficiente del 25 per cento, per la produzione di energia fotovoltaica eccedente il predetto limite. Il tutto nel presupposto che il volume dâaffari proveniente dallo svolgimento dellâattività agricola principale risulti superiore a quello derivante dalla produzione di energia fotovoltaica eccedente i suddetti limiti.
Resta fermo che la determinazione del reddito derivante dalla produzione di energia eccedente il limite di 260.000 kWh annui, deve essere determinato analiticamente nel caso in cui non risultano soddisfatti i requisiti individuati nella circolare n. 32/E del 2009.
Iole De Leonardis
pubblicato Giovedì 27 Ottobre 2016
(www.fiscooggi.it)
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