Piano del Consumatore e sospensione della procedura esecutiva immobiliare
Pubblicato il 28/10/16 20:02 [Doc.1915]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Verona, 14 giugno 2016.

Segnalazione e massima a cura dell’Avv. Roberta Tedeschi

Sovraindebitamento – Piano del consumatore - Sospensione delle procedura esecutiva immobiliare ex art. 12 bis comma 2 legge n. 3/2012 – Ammissibilità

In seguito alla presentazione di una proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento (piano del consumatore) conforme al disposto di cui agli artt. 7, 8 e 9 della L. 3/2012, può essere accolta la richiesta di sospensione della procedura esecutiva relativa all’immobile del debitore, in quanto la prosecuzione di tale procedura renderebbe inutile il piano prospettato dal consumatore.


© Riproduzione Riservata