Indennità di rischio radiologico
Pubblicato il 03/11/16 12:55 [Doc.1928]
di Redazione IL CASO.it


Sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1379/2016 del 28/06/2016

Indennità di rischio radiologico - diritto al congedo aggiuntivo - accertamento compiuto dalla Commissione ex art. 120 del D.P.R. n. 38490 – Natura costitutiva - Prova

In tema di indennità di rischio radiologico, non è ammissibile alcuna motivazione che giustifichi l'attribuzione del beneficio con effetto da un periodo successivo, a fronte di una situazione immutata, rispetto al periodo precedente.

Deve essere riconosciuto il diritto al congedo aggiuntivo, poiché la mancata fruizione di esso non è imputabile al dipendente, sia perché non è previsto alcun onere di richiesta in tal senso, sia perché, in quanto finalizzato alla prevenzione di patologie derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti, il beneficio in esame non può essere oggetto di rinuncia.

L'accertamento compiuto dalla Commissione ex art. 120 del D.P.R. n. 38490 ha natura costitutiva soltanto per ciò che attiene alla attualizzazione del credito del ricorrente per l'indennità in misura intera, nel senso che rende quest'ultimo liquido ed esigibile; viceversa, il titolo all'indennità stessa sorge per effetto dell'applicazione del dipendente interessato ad una attività che lo esponga professionalmente a radiazioni ionizzanti nelle dosi superiori a quelle stabilite dalla legge, indipendentemente dal momento in cui venga compiuto il relativo accertamento.

Basta la prova testimoniale da cui emerge che il ricorrente sia stato esposto abitualmente al rischio radiologico, in ragione dell'attività cui era normalmente adibito, per ritenere pacificamente provata la situazione ambientale in cui lo stesso ha operato, ritenendo superflua ogni ulteriore indagine istruttoria.

Massima e segnalazione a cura dell'Avv. Antonio Chicoli


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