Affidamento all’ente “in sostituzione dei genitori”. Effetti
Pubblicato il 03/11/16 19:17 [Doc.1930]
di Redazione IL CASO.it


Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 14 aprile 2016 (Pres. Manfredini est. G. Buffone)

AFFIDAMENTO DEI MINORI AL COMUNE DI RESIDENZA – ART. 333 C.C. – DELEGA AL COMUNE PER ASSUMERE LE DECISIONI IN ORDINE AI MINORI, PER AMBITI INDICATI, IN CASO DI CONFLITTO – POSSIBILITÀ DI RICORSO AL GIUDICE PER I RELATIVI CONFLITTI – ESCLUSIONE

La designazione dell’ente pubblico, per l’esercizio della responsabilità genitoriale, in sostituzione dei genitori, in applicazione dell’art. 333 c.c., comporta che è l’ente di riferimento ad avere la facoltà di decidere per il fanciullo, anche dirimendo contrasti insorti tra i genitori. E, invero, l’applicazione dell’art. 333 c.c. ha proprio questa funzione: si affida il minore all’ente perché la conflittualità tra i partners è talmente patologica che, in difetto di intervento permanente del Comune, vi sarebbero continuamente controversie, litigi, processi pendenti (per la salute, l’istruzione, la residenza, etc.: per ogni questione travolta dal conflitto). L’affidamento all’ente, con delega all’esercizio della responsabilità genitoriale, istituisce, dunque, un modulo extra giudiziario di risoluzione del conflitto: insorge la lite sulla decisione, i genitori non pervengono ad un accordo, il Comune decide al posto di padre e madre. Stando così le cose, è palesemente inammissibile una domanda del genitore rivolta al Tribunale affinché intervenga prendendo una decisione in un ambito che è già stato giudizialmente rimesso all’ente affidatario. Eventualmente, sussiste uno spazio per la valutazione delle deleghe e le questioni esecutive: ma la competenza è del giudice tutelare, ex art. 337 c.c.

Massima a cura di Giuseppe Buffone.


© Riproduzione Riservata