Scissione societaria di una Sas: l'altro ramo può essere “semplice”
Pubblicato il 04/11/16 08:30 [Doc.1935]
di Redazione IL CASO.it


L’operazione è del tutto in linea con le intenzioni del legislatore e, quindi, non è in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario

La scissione di una società in accomandita semplice, mediante attribuzione alla scissa delle partecipazioni finanziarie e alla beneficiaria di tutti i beni immobili, con contestuale trasformazione agevolata in società semplice di quest’ultima, è un’operazione legittima, che non vuole conseguire nei fatti un indebito vantaggio fiscale.
Ad affrancare dal sospetto dell’abuso del diritto, la risoluzione 101/E del 3 novembre 2016.

In sostanza – si legge nel documento di prassi – si tratta di un’operazione straordinaria che presenta le caratteristiche essenziali per essere inclusa nell’ambito delle disposizioni previste dai commi da 115 a 120 dell’ultima Stabilità (legge 208/2015), i quali stabiliscono un trattamento di favore per i soggetti esercenti attività d’impresa che escludono dall’ambito dell’impresa determinate tipologie di beni: immobili non strumentali e mobili, iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

Le operazioni alle quali è applicabile il regime agevolativo (tassazione sostitutiva con aliquota dell’8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative) sono l’assegnazione e cessione di beni ai soci e la trasformazione in società semplice.
Mentre, i contribuenti interessati sono le società:
in nome collettivo (Snc)
in accomandita semplice (Sas)
a responsabilità limitata (Srl)
per azioni (Spa)
in accomandita per azioni (Sapa).
Questi, in estrema sintesi, gli ambiti oggettivo e soggettivo del beneficio; questo, invece, sempre in estrema sintesi, il quadro posto all’attenzione del Fisco: una Sas di allevatori di bestiame che intende attribuire alla società beneficiaria nata dalla scissione di sé stessa tutti i beni immobili e le attrezzature (beni già in suo godimento in forza di contratti di locazione), mantenendo le partecipazioni finanziarie (oltre a crediti, debiti e fondo svalutazione crediti), per poi procedere alla trasformazione della sola beneficiaria in società semplice avvalendosi delle disposizioni di favore.

Detto, infine, che la trasformazione agevolata in società semplice è riservata alle società aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni assegnabili (ultimo periodo del comma 115) e che, nel caso in esame, di questo si tratta, la risoluzione mette in luce la perfetta sintonia della descritta operazione con i requisiti e le caratteristiche fissati dalla normativa di riferimento.
Paola Pullella Lucano
pubblicato Giovedì 3 Novembre 2016
(www.fiscooggi.it)


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