Atti a titolo gratuito e trascrizione della sentenza di fallimento ex art. 64, comma 2, L.F.
Pubblicato il 05/11/16 08:59 [Doc.1943]
di Redazione IL CASO.it


Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia

Comunicazione 26 ottobre 2016

Oggetto: Art. 64, comma 2, Legge Fallimentare — Trascrizione.

L'art. 64, comma 2, della Legge Fallimentare recita che "I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 36.".
L'Ufficio ha eseguito con riserva una trascrizione di "apprensione dei beni al fallimento ex art. 64 L.F." sollevando il dubbio che la norma, più che individuare una nuova tipologia di trascrizione, attribuisse alla trascrizione della sentenza di fallimento l'ulteriore effetto apprensivo: il Tribunale di Reggio Emilia' non ha ritenuto fondato il dubbio ed ha accolto il reclamo proposto dal curatore fallimentare.
Si riportano i passaggi salienti del decreto.
La norma, benché chiara sotto il profilo letterale, pone tuttavia una questione interpretativa attinente alla possibilità di procedere alla trascrizione della sentenza di fallimento anche nei confronti del terzo cessionario oltre che del fallito. [...] Il tenore letterale dell'art. 64, co. 2, L.F., laddove prevede che "ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione", presuppone evidentemente che la trascrizione della sentenza debba essere effettuata anche contro il terzo avente causa dal fallito, il quale è appunto interessato all'eventuale proposizione del reclamo. Tale interpretazione si coniuga con le regole che governano il sistema di pubblicità immobiliare, fondato su base personale e non reale e pertanto solo inserendo il nominativo del terzo cessionario, avente causa dal fallito, tra i soggetti contro i quali è trascritta la sentenza di fallimento, esso risulterà evidente in sede di ispezione ipotecaria. [...] Tale modalità di trascrizione appare rispondere alle esigenze di tutela dei terzi e, al contempo, consente di dare corretta e piena applicazione al novellato art. 64 L.F.".
Ne consegue la necessità di una duplice formalità ipotecaria: oltre alla tradizionale trascrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 88 L.F. (pubblicità notizia dello stato fallimentare) si deve procedere, ove ne ricorrano i presupposti, ad una trascrizione ex art. 64, co. 2, L.F. (per conseguire l'effetto dell'apprensione).


© Riproduzione Riservata