Ius poenitendi e contratto swap
Pubblicato il 08/11/16 09:42 [Doc.1956]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Torino Sezione I, sentenza n. 4987/2016 dichiarazione di nullità del contratto quadro e del contratto swap â Giudice dott. Luca Martinat;
Segnalazione e massima a cura dell'avv. Massimiliano Elia
Intermediazione finanziaria - art.30 tuf.- ius poenitendi â contratto quadro â contratto swap â operazione fuori sede â cliente professionale;
L'orientamento prevalente di legittimità dopo l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.13905/2013 ha adottato un'interpretazione estensiva nell'ambito dell'efficacia della normativa statuita dall'art.30 Tuf.
La previsione di nullità dei contratti in cui non sia contemplato il diritto di recesso, previsto nel settimo comma dell'art. 30 Tuf del d.lgs 58/98, trova applicazione non soltanto nel caso in cui la vendita fuori sede di strumenti finanziari da parte dell'intermediario sia intervenuta nell'ambito di un servizio di collocamento prestato dall'intermediario medesimo in favore dell'emittente o dell'offerente di tali strumenti, ma anche quando la medesima vendita fuori sede abbia avuto luogo in esecuzione di un servizio d'investimento diverso, ove ricorra la stessa esigenza di tutela.
Ai contratti di collocamento di cui all'art.30 del Tuf si applica la prescrizione concernente l'inserimento del diritto di recesso a pena di nullità , non essendo più tale clausola circoscritta ai contratti strettamente connessi e conseguenti alla prestazione del servizio di collocamento previsto dall'art.1 comma 5, lett. Cdel Tuf, ma anche a qualsiasi operazione in virtù della quale l'intermediario venda a clienti non professionali strumenti finanziari al di fuori della propria sede ed anche nella negoziazione di servizi di investimento previsti all'art.1 comma 5 lett. a) e b) del Tuf.
La normativa sul diritto di recesso non è applicabile in base all'art. 30 Tuf comma 2 lett.a) ai soli clienti professionali individuati ai sensi dell'art. 6 comma 2- quinques e 2 sexies.
La Consob con il Regolamento n.16190 nell'allegato 3 ha disposto un elenco di soggetti che devono essere automaticamente considerati clienti professionali di diritto.
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