Diritto ad ottenere documenti ex art. 119 T.U.B. e decreto ingiuntivo per la consegna
Pubblicato il 08/11/16 11:09 [Doc.1960]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Padova, sezione civile, 20 ottobre 2016, Sentenza N. 2878/2016 , Giudice Dott. Luca Marani

Segnalazione dell'Avv. Sabrina Breda
Massima a cura dell?Avv. Patrizia Perrino

Diritto alla consegna documenti ex art. 119 T.U.B. – Inadempimento della banca alla richiesta – Decreto Ingiuntivo per la consegna ed opposizione della banca – Infondatezza - Soccombenza ai fini delle spese ex art. 91 c.p.c. e condanna della banca ex art. 96 c.p.c. – Assenza di contratti e delle condizioni economiche – Ricalcolo al tasso legale ovvero ex art. 117 T.U.B..

Sussiste il diritto del contraente a ricevere la documentazione afferente il rapporto bancario ai sensi dell'art. 119 T.U.B. e, conseguentemente, il diritto della convenuta opposta di ricevere copia della documentazione ingiunta in sede monitoria, con piena soccombenza della Banca inottemperante ai fini dei provvedimenti di cui all’art. 91 c.p.c. in considerazione del riconosciuto obbligo di consegna rispetto alla gran parte dei documenti chiesti dall’opposta in sede monitoria.

La condotta della banca, che non ha dato riscontro alle diverse richieste di documentazione pervenutale, è rilevante ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c., avendo l’opponente addotto motivazioni del tutto contrastanti con pacifici orientamenti giurisprudenziali ed avendo formulato delle difese che non considerano la rilevanza sul piano sostanziale, e non solo processuale, delle richieste ex art. 119 T.U.B. provenienti dal cliente; peraltro i costi di produzione sono dovuti alla banca solo a seguito della richiesta ex art. 119 T.U.B. del cliente, ma non nel caso in cui si è in presenza di un ordine giudiziale che va semplicemente adempiuto.

La parte contraente in mancanza di contratti ben potrà proporre giudizio nei confronti della banca per la rideterminazione dei rapporti dare/avere secondo il saggio legale ovvero ex art. 117, comma 7, T.U.B. essendo sotto tale profilo valutabile in suo favore pure la condotta dell’istituto di credito che non dimetta gli estratti conto di cui è o comunque deve essere in possesso.


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