Nullità, annullabilità e risoluzione del contratto quadro e cessione degli strumenti finanziari
Pubblicato il 09/11/16 17:35 [Doc.1963]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Bologna, 17 ottobre 2016.

Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Alessandro Giorgetta e del Dott. Giulio Di Fabio.

Intermediazione finanziaria – azione di nullità e/o annullamento del contratto quadro - risoluzione del contratto – inammissibilità - cessione dei titoli – convalida del contratto
In tema di giudizi relativi alla domanda di declaratoria di nullità, annullabilità e risoluzione di un contratto unico per la prestazione di servizi d’investimento, l’intervenuta cessione a terzi, da parte dell’attore, dei titoli per cui è causa, deve condurre al rigetto della domanda per sopravvenuta mancanza di presupposti della stessa, comportando, in caso di un eventuale accoglimento, effetti restitutori divenuti ormai inattuabili e, valutata con riguardo all’azione di annullamento, un’ipotesi di convalida del contratto ai sensi del 1444 c.c.

Intermediazione finanziaria – obblighi informativi dell’intermediario – domanda di risarcimento – cessione dei titoli - inammissibilità della domanda– nesso di causalità
La domanda di risarcimento del danno per l’inadempimento degli obblighi di informazione, tutela e diligenza ex art. 21 T.U.F., non può trovare accoglimento nel caso in cui, nelle more del relativo il giudizio, l’attore abbia ceduto a terzi i titoli per cui è causa, in quanto tale cessione è idonea ad interrompere il nesso di causalità richiesto dall’art. 1223 c.c., non potendosi più ritenere il danno lamentato dagli attori una “conseguenza immediata e diretta” dell’inadempimento dei convenuti.


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