Tribunale di Udine â Compensazione delle spese per la procedura prefallimentare.
Pubblicato il 11/11/16 10:16 [Doc.1979]
di
Tribunale di Udine, 30 settembre 2016 â Pres. dott. F. Venier, rel. dott. A. Zuliani
ISTRUTTORIA PREFALLIMENTARE â SPESE DEL GIUDIZIO â COMPENSAZIONE.
Nellâipotesi in cui sia rigettata lâistanza di fallimento in ragione della non fallibilità del debitore, essendo questâultimo rimasto al di sotto delle soglie di cui allâart. 1 l.f. negli ultimi tre anni, devono essere compensate le spese della procedura prefallimentare, non potendosi invero, in applicazione dellâart. 92 c.p.c., condannare il creditore soccombente posto che sarebbe del tutto iniquo gravare delle spese di controparte il creditore che â dopo avere ottenuto titolo esecutivo e avere inutilmente tentato la via dellâesecuzione individuale â propone lâistanza di fallimento lasciando al debitore di assolvere lâonere di provare di avere i requisiti soggettivi di non fallibilità , ciò a maggior ragione â nellâottica di una interpretazione costituzionalmente orientata dellâart. 92 c.p.c. â nel caso in cui la resistente abbia reso impossibile al ricorrente una preventiva verifica dei requisiti soggettivi di fallibilità non avendo depositato tempestivamente i bilanci di esercizio al registro delle imprese. (Giulia Gabassi â Riproduzione riservata)
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