Improcedibilità dellâazione revocatoria nei confronti di soggetto dichiarato fallito
Pubblicato il 12/11/16 10:20 [Doc.1983]
di Redazione IL CASO.it
Cass. Civ., sez. II, 4 ottobre 2016, n. 19795.
Fallimento â Azione revocatoria fallimentare â Fallimento del convenuto â Improcedibilità dellâazione in sede ordinaria â Accertamento del diritto in sede di formazione del passivo
Qualora il convenuto in revocatoria fallimentare sia dichiarato fallito nelle more del giudizio, le pronunce di pagamento o di restituzione, conseguenziali alla dichiarazione d'inefficacia, competono al tribunale che ha dichiarato il fallimento del terzo, secondo le modalità stabilite per l'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi (Cass. 30 agosto 1994, n. 7583; Cass. 14 ottobre 1963, n. 2746). La pronuncia di statuizioni dipendenti dall'accoglimento dell'azione revocatoria nei confronti della curatela del fallito è quindi inibita al giudice che abbia pronunciato su detta azione, dovendosi attuare solo in sede di formazione dello stato passivo avanti al tribunale che ha dichiarato il fallimento.
(Massima a cura di Redazione IL CASO.it)
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