Contratti bancari monofirma ed effetti della produzione in giudizio
Pubblicato il 23/11/16 08:33 [Doc.2038]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Bergamo, 16 novembre 2016. Est. Carli.

Contratti bancari - Forma scritta ad substantiam – Produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l’ha sottoscritta - Equivalente della sottoscrizione - Efficacia ex nunc - Conseguenze – Ricalcolo del saldo di conto corrente con applicazione di interessi al tasso sostitutivo B.O.T., data contabile ed esclusione di c.m.s. ed oneri sostitutivi

Con riferimento ai contratti per i quali la legge richiede la forma scritta ad substantiam ex art. 117 T.U.B., la produzione in giudizio di un modulo di conto corrente e di apertura di credito recante un visto per autenticità della firma ha effetti perfezionativi del contratto con effetti ex nunc e non ex tunc, con la conseguenza che gli addebiti a titolo di interessi ultralegali, commissioni e spese effettuati prima del perfezionamento in giudizio del contratto devono ritenersi nulli perché presuppongono l’esistenza “a monte” di valide ed efficaci condizioni contrattuali.

Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Pierantonio Paissoni del Foro di Bergamo.


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