Revocatoria fallimentare e pagamenti nei termini dâuso
Pubblicato il 23/11/16 08:46 [Doc.2039]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Latina 21 settembre 2016. Est. Linda Vaccarella.
Segnalazione e massima avv. Salvatore Fieramonti del foro di Latina
Nuova revocatoria fallimentare ex art. 67 II e III comma lett. A) L.F. â Pagamenti di beni e servizi effettuati nellâesercizio dellâattività di impresa nei termini dâuso â Scientia decoctionis â Revocatoria nei confronti del legal-monopolista â Azione ex art. 44 L.F.
Nuova revocatoria fallimentare di pagamenti di beni e servizi â Nozione di termini dâuso â Applicazione al caso concreto â Scientia decoctionis â Ambito territoriale ristretto -
Nuova revocatoria fallimentare nei confronti di legal-monopolista â assoggettamento del monopolista alla revocatoria fallimentare ex art. 67 L.F. â Pagamenti ricevuti post fallimento-inefficacia
Le parole âtermini dâusoâ si riferiscono ad un dato fattuale più che formale, cioè alle modalità con le quali il rapporto è stato gestito ed eseguito dalle parti per tutta la sua durata. Ciò porta inevitabilmente ad escludere la rilevanza degli usi negoziali â affermata da alcuni autori e da qualche pronuncia di merito â in essere nel settore di riferimento per i rapporti giuridici similari quello in esame in quanto trattasi di valutazione astratta, svincolata dalle caratteristiche del rapporto in esame.
La conoscenza dello stato di insolvenza può ricavarsi dal fatto che le due società operavano in un ambito territoriale ristretto e nel medesimo settore, caratterizzato dalla presenza di pochi operatori allâinterno del quale si può agevolmente presumere che le informazioni sullo âstato di saluteâ delle società che vi operavano circolassero in maniera più rapida ed agevole.
In caso di soggetto legal-monopolista va condiviso lâorientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 1232/2004 emessa a Sezione Unite.
Lâautomatica indisponibilità del patrimonio del soggetto passivo si determina erga omnes con la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, cioè con il suo deposito in cancelleria e non dal giorno successivo.
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