Legittime le imposte proporzionali in assenza del conguaglio statuito
Pubblicato il 24/11/16 08:59 [Doc.2042]
di Redazione IL CASO.it
Anche se la sentenza subordina il trasferimento dellâimmobile alla corresponsione del denaro, il ricorrente non può evitare la corretta misura del registro e dei tributi ipocatastali
Sconta la tassa proporzionale, e non fissa, la sentenza del tribunale che ordina lo scioglimento di una comunione di beni tra familiari, assegnando lâimmobile a due di essi e determinando il relativo conguaglio in denaro a favore del terzo. La sentenza, infatti, è esecutiva anche se il pagamento non è avvenuto.
à la conclusione della sentenza della Cassazione 23043 dellâ11 novembre.
Fatto
Un contribuente impugna un avviso di liquidazione per mancato versamento dellâimposta di registro, ipotecaria e catastale, notificatogli nel 2005. I tributi riguardavano la registrazione di una sentenza del 2002 con cui il tribunale di Roma aveva ordinato lo scioglimento della comunione (di cui il contribuente faceva parte) e aveva assegnato a due familiari lâimmobile originariamente in comunione e allo stesso contribuente una somma di denaro a titolo di conguaglio. La sentenza, inoltre, subordinava lâesecuzione del trasferimento immobiliare alla corresponsione del conguaglio.
La Ctp accoglieva il ricorso del contribuente e la pronuncia veniva successivamente confermata anche dalla Ctr, sul rilievo che la sentenza del tribunale che aveva stabilito la divisione, doveva essere sottoposta a tassa fissa e non a imposta proporzionale, in quanto non si era verificata la condizione sospensiva consistente nel pagamento del prezzo stabilito al titolo di conguaglio.
LâAgenzia delle Entrate propone ricorso contro la pronuncia della Ctr.
La âcondizioneâ, profili civili e tributari
La pronuncia della Cassazione in esame richiama i principi della condizione, come elemento accidentale del contratto. âLe parti possono subordinare lâefficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incertoâ (articolo 1353 del codice civile). Ad esempio, ti venderò l'immobile se conseguirai la concessione (condizione sospensiva), ti vendo lâimmobile, ma se non consegui la concessione, verranno meno gli effetti dellâatto (condizione risolutiva). La condizione può anche essere qualificata come âmeramente potestativaâ, se lâeffetto del contratto si fa dipendere dalla volontà discrezionale del soggetto.
In tema di imposta di registro, poi, la Suprema corte ricorda la previsione dellâarticolo 27, comma 1, del Tur, secondo cui âgli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissaâ. Il comma 2, inoltre, precisa che, quando la condizione si verifica, si riscuote la differenza tra lâimposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dellâatto e quella pagata in sede di registrazione. Il comma 3, infine, stabilisce che ânon sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente o del creditoreâ.
Il rilievo dellâAgenzia
Secondo lâAgenzia delle Entrate, alla luce del citato articolo 27, comma 3 del Tur, la condizione contenuta nella sentenza del tribunale (cioè il pagamento del conguaglio) può essere senzâaltro classificata come una âcondizione meramente potestativaâ, i cui effetti, cioè, dipendono dalla volontà delle parti. Di conseguenza, non essendo il versamento del prezzo una âcondizione sospensivaâ, lâatto non può beneficiare dellâimposta in misura fissa.
La pronuncia della Cassazione
La Suprema corte, nellâaccogliere il ricorso dellâAgenzia, ricorda le altre pronunce con cui i giudici di legittimità hanno ritenuto che lâassenza dellâeffetto traslativo della proprietà non impedisce la tassazione proporzionale, da applicare, comunque, in ragione del contenuto economico dellâatto surrogato dalla sentenza (Cassazione, sentenze 4627/2003, 6116/2011, 21625/2015). Secondo lâarticolo 2932 del codice civile, infatti, âse colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione lâaltra parte può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non conclusoâ.
A tale orientamento si contrappongono altre decisioni, in base alle quali la sentenza che subordina il trasferimento di un immobile alla condizione del previo pagamento del prezzo è assoggettata a tributo solo al verificarsi di tale evento (Cassazione, sentenze 9097/2012 e 18180/2013).
Secondo i giudici di legittimità , nel caso in esame, il pagamento del conguaglio non è neanche una condizione meramente potestativa: la sentenza con cui il tribunale ha disposto lo scioglimento della comunione e la conseguente divisione dei beni, non rappresenta, infatti, un obbligo di conclusione del contratto (previsto dallâarticolo 2932 cc).
Il mancato versamento del conguaglio, conclude la Cassazione, non costituisce condizione di efficacia della sentenza, ma potrà casomai essere perseguito con i normali mezzi di soddisfazione del credito. Di conseguenza, la pronuncia del tribunale va assoggettata allâimposta proporzionale di registro, ipoteca e trascrizione.
Patrizia De Juliis
pubblicato Martedì 22 Novembre 2016
(www.fiscooggi.it)
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