Meno vincoli sui dividendi dalle controllate black list
Pubblicato il 25/11/16 08:31 [Doc.2050]
di Redazione IL CASO.it
COMUNICATO STAMPA
Meno vincoli sui dividendi dalle controllate black list
Doppia chance per usufruire del credito dâimposta âindirettoâ
Dividendi black list ad impatto morbido grazie alla possibilità di recuperare le imposte versate allâestero ricorrendo al credito dâimposta âindirettoâ anche nel caso in cui tali dividendi siano percepiti da una società controllante intermedia estera. La risoluzione n. 108/E di oggi dellâAgenzia delle Entrate chiarisce, infatti, che tale credito spetta anche se il socio italiano non abbia percepito direttamente i dividendi della società controllata localizzata in un Paese a regime fiscale privilegiato, ma questi siano stati distribuiti ad una società controllante intermedia, a sua volta residente allâestero, i cui redditi siano tassati in Italia ai sensi della disciplina sulle Controlled Foreign Corporations (CFC). Il credito dâimposta âindirettoâ â Il credito dâimposta indiretto, introdotto dal decreto internazionalizzazione, spetta al socio di controllo per le imposte pagate allâestero da società partecipate localizzate in Paesi a regime fiscale privilegiato, qualora gli utili da queste provenienti concorrano integralmente alla formazione della base imponibile del socio medesimo. Si tratta di un credito âindirettoâ, in quanto è riconosciuto in ragione delle imposte pagate allâestero non dal contribuente beneficiario del credito stesso, ma dalla società partecipata dalla quale provengono gli utili tassati in Italia, a condizione che questâultima svolga unâeffettiva attività economica nel mercato di insediamento. La spettanza del credito âindirettoâ in capo alla controllante intermedia estera - Il documento di prassi evidenzia che i redditi di una CFC, imputati per trasparenza al socio italiano, sono determinati sulla base delle norme applicabili alle imprese residenti, al fine di garantire lâequivalenza della base imponibile del reddito estero rispetto a quella del reddito prodotto in Italia. Pertanto, anche gli eventuali dividendi provenienti da un Paese a regime fiscale privilegiato percepiti dalla CFC sono assoggettati a tassazione secondo le regole previste dallâarticolo 89, comma 3, del TUIR. Lâapplicazione di questa disposizione comporta che i dividendi in esame concorrano integralmente alla formazione del reddito della CFC imponibile in Italia e, al contempo, che a questâultima debba essere riconosciuto il credito âindirettoâ in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, sempre a condizione che per tale società risulti dimostrata la sussistenza della prima esimente di cui allâarticolo 167, comma 5, lettera a) del TUIR. Le modalità di fruizione del credito âindirettoâ da parte della CFC - Ai fini della determinazione del credito âindirettoâ sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dallâarticolo 165 del TUIR in materia di foreign tax credit. Come precisato dalla risoluzione n. 108/E, nel caso in cui tale credito sia fruito in sede di tassazione separata dei redditi di una CFC in Italia, il medesimo dovrà essere calcolato secondo le modalità previste dallâarticolo 165, comma 1, del TUIR previa ricostruzione dellâutile lordo, e spetta fino a concorrenza della quota dâimposta italiana relativa al reddito estero (nella fattispecie, i dividendi), corrispondente al rapporto tra quest'ultimo e il reddito complessivo della CFC, coerentemente con la circostanza che è questâultima a fruire del credito indiretto e con la modalità di tassazione separata prevista per i redditi della stessa. Per le medesime ragioni, lâammontare del credito così determinato è scomputabile esclusivamente dalle imposte dovute sul reddito della CFC, risultanti dal quadro RM della dichiarazione dei redditi.
Roma, 24 novembre 2016
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