Il decreto fiscale è legge: la mappa di tutte le novità
Pubblicato il 25/11/16 08:36 [Doc.2051]
di Redazione IL CASO.it


Concluso l’iter di conversione del provvedimento collegato alla legge di bilancio per il 2017: numerose e significative le modifiche apportate nel corso del dibattito parlamentare

Il decreto fiscale è legge: la mappa di tutte le novità

Concluso l’iter di conversione del provvedimento collegato alla legge di bilancio per il 2017: numerose e significative le modifiche apportate nel corso del dibattito parlamentare

Il Parlamento ha convertito in legge il decreto 193/2016, collegato alla manovra di bilancio per il 2017. Durante il passaggio parlamentare, il testo del provvedimento ha subito numerose modifiche. Di seguito una sintesi delle disposizioni aventi rilevanza fiscale, che integra e aggiorna quella pubblicata lo scorso 25 ottobre (vedi “Pubblicato il decreto fiscale: sintesi delle principali novità”).

Soppressione di Equitalia e istituzione di Agenzia delle entrate-Riscossione (articolo 1)
A decorrere dal 1° luglio 2017, Equitalia viene soppressa. A partire dalla stessa data, la funzione di riscossione nazionale è affidata all’Agenzia delle entrate, che la esercita tramite Agenzia delle entrate-Riscossione, nuovo ente pubblico economico strumentale, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del ministro dell’Economia e delle finanze e al monitoraggio dell’Agenzia stessa.
Il nuovo ente può svolgere anche le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e delle società da essi partecipate.
Nel rapporto con i contribuenti, il nuovo ente si conforma ai princìpi dello statuto dei diritti del contribuente, con particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale collaborazione e tutela dell’affidamento e della buona fede, nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente.

Disposizioni in materia di riscossione locale (articolo 2)
La norma proroga dal 31 dicembre 2016 al 30 giugno 2017 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali. Fino a tale data, quindi, gli enti locali possono avvalersi di Equitalia per la riscossione delle proprie entrate.
A decorrere dal 1° luglio 2017, gli enti locali possono deliberare l’affidamento al nuovo ente preposto alla riscossione nazionale (Agenzia delle entrate-Riscossione) le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, proprie e delle società da essi partecipate.

Modalità di versamento spontaneo delle entrate tributarie degli enti locali (articolo 2-bis)
La norma, aggiunta nel corso dell’iter di conversione, prevede che il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell’ente impositore. In alternativa, il versamento può essere effettuato mediante F24 o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.
La norma fa salve le disposizioni attualmente vigenti in materia di versamento di Imu e Tasi (in entrambi i casi il versamento deve essere effettuato mediante il modello F24 ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale).
Infine, si prevede che per le entrate non tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria degli enti impositori o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli stessi (in questo caso, quindi, non è possibile pagare con F24).

Potenziamento della riscossione (articolo 3)
A partire dal 1° gennaio 2017, l’Agenzia delle entrate, per l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, potrà utilizzare le banche dati e le informazioni cui già è autorizzata ad accedere. Gli stessi dati e le medesime informazioni potranno essere utilizzate da Agenzia delle entrate-Riscossione per l’esercizio dei propri compiti istituzionali.

Misure per il recupero dell’evasione (articolo 4)
Dal 1° gennaio 2017, è abolito lo “spesometro” e sono introdotti due nuovi adempimenti con periodicità trimestrale:
la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva
Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute
I soggetti passivi Iva trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento, incluse le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni, alle seguenti scadenze: 31 maggio, 16 settembre, 30 novembre e ultimo giorno di febbraio. Solo per il 2017 (primo anno di applicazione) si prevede l’invio di una comunicazione semestrale iniziale da effettuare entro il 25 luglio 2017.
Sono esonerati i produttori agricoli, esentati dal versamento dell’Iva e dagli obblighi documentali connessi, situati nelle zone montane.
La comunicazione, che deve essere effettuata in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, deve comprendere almeno i seguenti dati: dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni, data e numero della fattura, base imponibile, aliquota applicata, imposta, tipologia di operazione.

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva
Negli stessi termini e con le stesse modalità previste per la comunicazione analitica dei dati delle fatture, i soggetti passivi comunicano i dati delle liquidazioni periodiche Iva, anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito (rimangono fermi i termini ordinari di versamento dell’Iva dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate).
Le modalità e le informazioni da trasmettere con la comunicazione in esame saranno definite da un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Sono esonerati i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, a meno che, nel corso dell’anno, le condizioni di esonero vengano meno.

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti le informazioni relative ai dati comunicati, segnalando eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati. Se dai controlli eseguiti dovesse emergere un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione inviata dal contribuente, quest’ultimo è informato dall’Agenzia e può fornire chiarimenti, segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso.

A favore dei soggetti in attività nel 2017 viene riconosciuto un credito d’imposta per il sostenimento dei costi dovuti all’adeguamento tecnologico finalizzato all’effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche. Il credito d’imposta è pari a 100 euro ed è riconosciuto ai soggetti che, nell’anno precedente a quello in cui il costo è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 50mila euro. La possibilità di usufruire di tale credito d’imposta è stata estesa anche a coloro che esercitano l’opzione per la fatturazione elettronica tra privati.
Inoltre, ai soggetti che esercitano l’attività di commercio al minuto (o attività simili) che, entro il 31 dicembre 2017 esercitano l’opzione per la memorizzazione elettronica e per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, oltre al predetto credito d’imposta, è attribuito un ulteriore credito d’imposta di 50 euro.

In caso di omessa o errata trasmissione delle fatture, è prevista una sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di 500 euro, se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni dalla scadenza.
In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni, si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro, con riduzione alla metà, se la regolarizzazione avviene nei 15 giorni successivi.

Dal 1° gennaio 2017 sono soppressi i seguenti adempimenti:
comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, le comunicazioni di cui all’articolo 50, comma 6, Dl 331/1993 comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi black list
Cambia il termine di presentazione della dichiarazione Iva: dal 2018 (Iva dovuta per il 2017), andrà trasmessa tra il 1° febbraio e il 30 aprile.

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi sono obbligatorie a decorrere dal 1° aprile 2017 sia per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici sia per quelli che effettuano prestazioni di servizi tramite i medesimi distributori.

Si prevede che i termini di decadenza per gli accertamenti in tema di imposta sui redditi e Iva siano ridotti di due anni in caso di esercizio dell’opzione per la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi.

In materia di deposito Iva, viene prevista la detassazione di tutte le operazioni di introduzione dei beni nei depositi. Si interviene sulle modalità di assolvimento dell’Iva all’atto dell’estrazione dei beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario (compresi quelli di provenienza extracomunitaria), prevedendo che l’imposta dovuta all’atto dell’estrazione dal deposito sia assolta mediante versamento diretto, senza possibilità di compensazione. Il soggetto responsabile dell’imposta dovuta all’atto dell’estrazione del deposito Iva di un bene di provenienza extracomunitaria è individuato nel gestore del deposito.
Le modifiche alla disciplina dei depositi Iva decorrono a partire dal 1° aprile 2017.

Si estende agli anni 2018 e 2019 l'incentivo previsto per la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario pari al 100% del riscosso.

segue sull'allegato
(Fonte: www.fiscooggi.it)


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