Mutuo, usura, TEG e costi eventuali e clausola di salvaguardia
Pubblicato il 26/11/16 10:24 [Doc.2056]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, ordinanza del 18 ottobre 2016, Giud. Rel. Dott.ssa Valentina D'Aprile.
Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Daniele Nacci
Mutuo usurario â Opposizione all'esecuzione immobiliare â Sospensione dell'esecuzione â Principio di omnicomprensività â Inclusione nel TEG dei costi eventuali â Clausola di salvaguardia â Gratuità del contratto di finanziamento.
La verifica della usurarietà di un contratto di finanziamento (nella specie mutuo ipotecario azionato esecutivamente) va condotta osservando il principio di omnicomprensività , sicché vanno inclusi nel TEG anche gli interessi di mora e la penale per l'anticipata estinzione, ancorchè si tratti di costi solo eventuali. A favore di tale conclusione depone non solo il dato letterale dell'art. 644 c.p., ma anche la considerazione che, dal punto di vista funzionale, il fatto che il c.d. tasso â soglia sia fissato in una misura sensibilmente superiore a quella del TEGM (il 50% in più secondo, la previsione originaria; il 25% in più con un ulteriore margine aggiuntivo di 4 punti percentuali, secondo la previsione attuale) serve proprio a tener conto di variabili inerenti al singolo rapporto, variabili tra le quali ben potrebbe rientrare anche l'inadempimento e la connessa applicazione degli interessi moratori convenzionalmente pattuiti. Va perciò confermato l'orientamento costante espresso sul punto dalla Suprema Corte (Cass. n. 5286/2000; Cass. n. 14899/2000; Cass. n. 5324/2003) nonché dalla Corte Costituzionale, secondo cui è âplausibile l'assuntoâ che gli interessi di mora siano assoggettati alla normativa antiusura (Sent. n. 29/2002).
E' inefficace la clausola di salvaguardia che si limiti a ricondurre al tasso soglia i costi contrattuali riferiti agli interessi corrispettivi ovvero di mora, senza alcun riferimento ai costi ulteriori.
Dal superamento del tasso-soglia discendono, ai sensi dell'art. 1815, II comma, c.c., gli effetti della nullità e della gratuità del contratto, quest'ultima da intendersi quale sanzione civile aggravata rispetto alla precedente formulazione dell'art. 1815 c.c. secondo cui, nel caso fossero stati convenuti costi usurari, gli interessi sarebbero stati dovuti nella misura del tasso legale.
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