Rilievi alla consulenza tecnica d'ufficio svolti nella comparsa conclusionale
Pubblicato il 29/11/16 11:54 [Doc.2074]
di Redazione IL CASO.it
Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 15418 del 26/07/2016. Presidente: Ragonesi V. Estensore: Nazzicone
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - Rilievi delle parti - Distinzione quanto alla tempestività - Osservazioni di contenuto non giuridico - Inserimento nella comparsa conclusionale - Ammissibilità - Limiti.
I rilievi delle parti alla consulenza tecnica di ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene non di carattere tecnico giuridico, che possono essere svolte nella comparsa conclusionale sempre che non introducano in giudizio nuovi fatti costitutivi, modificativi od estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, e purchè il breve termine a disposizione per la memoria di replica, comparato con il tema delle osservazioni, non si traduca, con valutazione da effettuarsi caso per caso, in un'effettiva lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, spettando al giudice sindacare la lealtà e correttezza di una siffatta condotta della parte alla stregua della serietà dei motivi che l'abbiano determinata.
© Riproduzione Riservata