Modifiche alla transazione fiscale, art. 182-ter legge fallimentare
Pubblicato il 30/11/16 07:17 [Doc.2077]
di Redazione IL CASO.it


Emendamento alla Legge di Bilancio 2017
A.C. 4127-bis-A

Articolo 16-bis – Trattamenti dei crediti tributari e contributivi (articolo 1, comma 81, dell’A.C. 4127-bis-A)

Introduce un nuovo articolo 16-bis (comma 81) che modifica l’articolo 182-ter della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942) prevedendo la possibilità di proporre, in sede di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti, il pagamento parziale o rateale dei crediti tributari e contributivi. Tale possibilità è subordinata alla condizione che il piano di pagamento preveda una soddisfazione non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione del patrimonio dell’imprenditore, anche avuto riguardo alle cause di prelazione, sulla base di una relazione giurata di un revisore legale avente i requisiti per la nomina a curatore. Il pagamento parziale o rateale può riguardare anche l’IVA per la quale attualmente è possibile esclusivamente la dilazione del pagamento Nel caso in cui venga proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo va inserita in un'apposita classe ai fini del voto. L’espressione del voto (così come l’adesione alla proposta di transazione nell’accordo di ristrutturazione) è attribuita esclusivamente all’ufficio dell’Agenzia fiscale competente, indipendentemente dal fatto che i crediti siano stati affidati o consegnati all’agente della riscossione. In caso di proposta nell’ambito di accordi di ristrutturazione, l'attestazione relativamente ai crediti fiscali deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili e tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.


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