Leasing traslativo, risoluzione e valore del bene inglobato nei canoni
Pubblicato il 02/12/16 08:11 [Doc.2089]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Rimini sentenza n. 1461/2016 del 30/11/2016.

Segnalazione e massime a cura dell'Avvocato Stefania Urbinati

Leasing traslativo – definizione e risoluzione – risoluzione del contratto di leasing traslativo – Verifica giudiziale clausole contrattuali
Deve ritenersi integrata una fattispecie di leasing traslativo allorquando il pagamento dei canoni per il periodo concordato assicuri al concedente anche una componente di corrispettivo del prezzo di alienazione del bene, giacché la somma da versarsi a titolo di opzione di acquisto al termine della c.d. “locazione” appare con tutta evidenza di gran lunga inferiore rispetto al valore intrinseco del bene.

Leasing traslativo – definizione e risoluzione – risoluzione del contratto di leasing traslativo – Verifica giudiziale clausole contrattuali
Le clausole previste per la risoluzione di contratti di leasing traslativi devono essere sottoposte (in caso di contestazione ex art. 1384 c.c.) a verifica giudiziale sulla scorta del criterio generale desumibile dall’art. 1526 per la vendita con riserva di proprietà, di modo che sia evitata l’indebita locupletazione della parte concedente per effetto dell’acquisizione sia dei corrispettivi della locazione, sia del bene oggetto del contratto, laddove una parte dell’intrinseco valore di quest’ultimo risulti già inglobata negli importi dei canoni.


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