Patrocinio gratuito: un codice per compensare gli onorari
Pubblicato il 10/12/16 08:28 [Doc.2132]
di Redazione IL CASO.it
La nuova opportunità è fruibile dal 2016 per i compensi ancora non riscossi, maturati in qualsiasi data e non ancora saldati. In gioco ogni tipo di tassa e imposta, Iva compresa
La legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 778, legge 208/2015) ha previsto che gli avvocati dâufficio, dal 2016, possano utilizzare le parcelle loro spettanti, in compensazione dei crediti fiscali e previdenziali, con un limite massimo di spesa pari a 10 milioni di euro annui. Successivamente, il Dm del 15 luglio 2016, ha stabilito modalità applicative della disposizione (vedi âPatrocinio a spese dello Stato: crediti e debiti si bilancianoâ).
A chiudere il cerchio arriva la risoluzione 113/E del 7 dicembre 2016, che istituisce lâapposito codice tributo da inserire nel F24 telematico per concretizzare lâopportunità : si tratta del â6868â.
La delega di pagamento può essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici Entratel e Fisconline, messi a disposizione dellâAgenzia delle Entrate.
Più nello specifico, per tagliare i tempi, gli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, possono riscuotere onorari, crediti e altre spese di giustizia relative allâattività svolta, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, compensandoli con imposte e tasse di qualsiasi tipo (Iva compresa), e con i contributi previdenziali dovuti per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti, entro il limite massimo pari allâammontare dellâimporto spettante, aumentato dellâIva e del contributo previdenziale per gli avvocati.
Il recupero delle parcelle tramite F24 telematico è possibile dal quinto giorno successivo alla trasmissione allâAgenzia delle Entrate, da parte della piattaforma elettronica di certificazione predisposta dal Mef, dei dati relativi ai crediti ammessi alla procedura di compensazione.
Il codice tributo â6868â va indicato nella sezione âErarioâ, in corrispondenza della colonna degli âimporti a credito compensatiâ oppure, in caso di riversamento del credito, nella colonna âimporti a debito versatiâ.
Nellââanno di riferimentoâ va riportato quello di ammissione del credito alla procedura di compensazione, nel formato âAAAAâ.
r.fo.
pubblicato Mercoledì 7 Dicembre 2016
(www.fiscooggi.it)
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