Avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato: compensazione telematica
Pubblicato il 10/12/16 08:32 [Doc.2133]
di Redazione IL CASO.it
RISOLUZIONE N. 113/E
Roma, 07/12/2016
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per lâutilizzo in compensazione, mediante il modello F24 telematico, dei crediti per spese, diritti e onorari spettanti dagli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dellâarticolo 1, commi da 778 a 780, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Lâarticolo 1, comma 778 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che âA decorrere dall'anno 2016, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonche' al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA)(â¦)â.
Con il decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze del 15 luglio 2016, di concerto con il Ministro della giustizia, sono state definite le modalità di attuazione delle citate disposizioni. In particolare, lâarticolo 5 del citato decreto prevede che i crediti sono utilizzabili in compensazione, per il pagamento dei debiti fiscali del creditore e dei contributi Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo previdenziali per i dipendenti, compresi nel sistema del versamento unificato di cui allâarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal 5° giorno successivo alla trasmissione allâAgenzia delle Entrate, da parte della piattaforma elettronica di certificazione, dei dati dei crediti ammessi alla procedura di compensazione. Detto articolo, inoltre, stabilisce che i crediti possono essere utilizzati in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici ENTRATEL/FISCONLINE, messi a disposizione dallâAgenzia delle Entrate, nei limiti dellâimporto comunicato dalla piattaforma, pena lo scarto del modello F24.
Tanto premesso, per consentire lâutilizzo in compensazione dei crediti in parola tramite il modello F24 telematico, è istituito il seguente codice tributo:
⢠â6868â denominato âCompensazione spese, diritti e onorari di avvocato per gratuito patrocino - articolo 1, commi da 778 a 780 della legge 28 dicembre 2015, n. 208â.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione âErarioâ, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna âimporti a credito compensatiâ, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna âimporti a debito versatiâ.
Il campo âanno di riferimentoâ, è valorizzato con lâanno di ammissione del credito alla procedura di compensazione, nel formato âAAAAâ.
IL DIRETTORE CENTRALE
firmato digitalmente
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