Revoca del concordato preventivo, dichiarazione di fallimento e compenso del commissario giudiziale
Pubblicato il 10/12/16 11:10 [Doc.2136]
di Redazione IL CASO.it


Cass. cis. , Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16269 del 03/08/2016. Presidente: Ragonesi V. Estensore: Bisogni G.

CONCORDATO PREVENTIVO - COMMISSARIO GIUDIZIALE - Domanda di liquidazione del compenso - Revoca del concordato - Successiva dichiarazione di fallimento - Conseguenze - Improcedibilità - Riproposizione della domanda in sede di accertamento del passivo fallimentare - Necessità.

Nel caso di revoca dell'ammissione al concordato preventivo e di successiva dichiarazione di fallimento dell'imprenditore, la domanda di liquidazione del compenso del commissario giudiziale proposta nel corso del procedimento di concordato diviene improcedibile e deve essere riproposta, esaminata e decisa in sede di accertamento del passivo fallimentare.


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